Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 360 e 361 del 9 luglio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento nei confronti di Telegram e TikTok, relativi a segnalazione di revenge porn. Le piattaforme sono obbligate a impedire la diffusione del materiale e conservarlo per dodici mesi a fini probatori con misure di anonimizzazione.
Il Garante esercita poteri cautelari urgenti per impedire diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale attraverso piattaforme digitali su segnalazione di chiunque.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Contrasto al revenge porn mediante misure d'urgenza
Conseguenze — Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited devono adottare entro il ricevimento della notifica misure tecniche per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito indicato dalla segnalazione e conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, comunicando tempestivamente il tutto all'Autorità.
Il Garante ratifica in 48 ore provvedimenti d'urgenza su revenge porn: le piattaforme devono bloccare e conservare il materiale secondo protocolli tecnici immediati.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.