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Deliberazione Doc. 10273467 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy

Deliberazione - Ratifica di determinazioni dirigenziali nn. 179 e 180 del 16 aprile 2026

Dettaglio Positivo

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti urgenti nn. 179 e 180 del 16 aprile 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, con i quali sono state ingiunge l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito non consensuale sulle rispettive piattaforme, e prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy destinataria di ordine di adozione di misure
Meta Platforms Ireland Limited destinataria di ordine di adozione di misure
Telegram FZ-LLC destinataria di ordine di adozione di misure
Persona interessata segnalante
Interessati coinvolti

Una persona (segnalante)

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)art. 143 Codice in materia di protezione dei dati personaliart. 144 Codice in materia di protezione dei dati personaliart. 33-bis Regolamento del Garante n. 1/2019art. 15 Regolamento del Garante n. 1/2000Regolamento (UE) n. 2016/679
Precedenti citati
Deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con legge 3 dicembre 2021, n. 205

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn - diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti attraverso piattaforme digitali; diritti della persona; protezione da trattamenti illeciti di dati personali

Conseguenze — Il Garante ratifica gli ordini urgenti ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione mediante trasmissione in formato hash, e prescrivendo la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Punto di attenzione

Applicazione della competenza speciale del Garante in materia di revenge porn secondo art. 144-bis Codice Privacy, con adozione di misure urgenti nei confronti di piattaforme digitali entro quarantotto ore dalla segnalazione; utilizzo di formato hash per la trasmissione del materiale al fine di garantire la riservatezza; obbligo di conservazione a fini probatori con protezione della identificabilità degli interessati.

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Facebook Italy: deliberazione Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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