Telegram FZ-LLC
ratifica di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 402/2026 del 21 luglio 2026 con il quale è stata ingiunta a Telegram FZ-LLC l'adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione per revenge porn e la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi.
Il Garante tutela la dignità digitale ordinando alle piattaforme il blocco immediato di materiale sessualmente esplicito diffuso senza consenso e la conservazione probatoria per dodici mesi.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1 (persona interessata segnalante)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Contrasto al revenge porn e protezione della dignità digitale
Conseguenze — Telegram FZ-LLC è ingiunta di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito sulla piattaforma utilizzando gli hash forniti; è prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.
Le piattaforme digitali devono implementare procedure urgenti per bloccare contenuti revenge porn entro 48 ore dalla segnalazione al Garante, conservando prove per dodici mesi.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.