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Deliberazione Doc. 10263348 · 15/01/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC

Ratifica di provvedimenti d'urgenza per contrasto al revenge porn

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 7 gennaio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, con i quali è stato ingiunto il blocco della diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato e la conservazione dodici mesi del materiale acquisito, secondo l'art. 144-bis del Codice Privacy in materia di revenge porn.

La massima
Il Garante ha competenza a ordinare alle piattaforme digitali il blocco immediato della diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale e la conservazione dodici mesi per finalità probatorie.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Persona interessata segnalante di materiale sessualmente esplicito
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria di ingiunzione
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria di ingiunzione
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinataria di ingiunzione

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis Regolamento Garante n. 1/2019art. 15 Regolamento Garante n. 1/2000Regolamento (UE) n. 2016/679d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Precedenti citati
Provvedimento del 13 aprile 2023 [9894266]Provvedimento del 6 ottobre 2022 [9815963]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954626]Provvedimento del 15 settembre 2022 [9815241]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954645]Provvedimento del 5 agosto 2022 [9815989]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954662]Provvedimento del 14 settembre 2023 [9948584]Provvedimento del 15 settembre 2022 [9815267]

Lettura del caso

Temi affrontati — Contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (revenge porn)

Conseguenze — Obbligo immediato per Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione attraverso le rispettive piattaforme, utilizzando hash; obbligo di conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a scopo probatorio con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati.

Punto di attenzione

Le piattaforme digitali devono bloccare tempestivamente materiale sessualmente esplicito non consensuale segnalato e conservare copie per dodici mesi per fini investigativi.

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC: deliberazione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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