Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
Ratifica di provvedimenti d'urgenza per contrasto al revenge porn
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 7 gennaio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, con i quali è stato ingiunto il blocco della diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato e la conservazione dodici mesi del materiale acquisito, secondo l'art. 144-bis del Codice Privacy in materia di revenge porn.
Il Garante ha competenza a ordinare alle piattaforme digitali il blocco immediato della diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale e la conservazione dodici mesi per finalità probatorie.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (revenge porn)
Conseguenze — Obbligo immediato per Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione attraverso le rispettive piattaforme, utilizzando hash; obbligo di conservazione del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a scopo probatorio con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati.
Le piattaforme digitali devono bloccare tempestivamente materiale sessualmente esplicito non consensuale segnalato e conservare copie per dodici mesi per fini investigativi.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.