Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 26 giugno 2026 nei confronti di sei gestori di piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) segnalato da un interessato. Le società sono state ingiunge di adottare misure immediate per bloccare la diffusione e conservare il materiale acquisito per dodici mesi a scopo probatorio.

La massima
La segnalazione di revenge porn attiva un obbligo immediato per i gestori di piattaforme di bloccare la diffusione e conservare il materiale per scopi probatori senza identificabilità diretta.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

persona interessata segnalante
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale
Google Italy s.r.l. gestore di piattaforma digitale
Google LLC gestore di piattaforma digitale
Google Ireland gestore di piattaforma digitale
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale
Garante per la protezione dei dati personali autorità competente
Interessati coinvolti

1

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000

Lettura del caso

Temi affrontati — prevenzione diffusione non consensuale materiale sessualmente esplicito

Conseguenze — Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited sono ingiunge di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle loro piattaforme utilizzando hash fornito; le medesime società sono prescritte conservare per dodici mesi dall'acquisizione eventuali contenuti in chiaro a scopo probatorio, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.

Punto di attenzione

Le piattaforme digitali devono implementare sistemi di hash matching e conservazione probatoria per il materiale sessualmente esplicito segnalato entro 48 ore.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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