Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Google Italy s.r.l.; Google LLC; Google Ireland; TikTok Technology Limited
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 26 giugno 2026 nei confronti di sei gestori di piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) segnalato da un interessato. Le società sono state ingiunge di adottare misure immediate per bloccare la diffusione e conservare il materiale acquisito per dodici mesi a scopo probatorio.
La segnalazione di revenge porn attiva un obbligo immediato per i gestori di piattaforme di bloccare la diffusione e conservare il materiale per scopi probatori senza identificabilità diretta.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — prevenzione diffusione non consensuale materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited sono ingiunge di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle loro piattaforme utilizzando hash fornito; le medesime società sono prescritte conservare per dodici mesi dall'acquisizione eventuali contenuti in chiaro a scopo probatorio, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.
Le piattaforme digitali devono implementare sistemi di hash matching e conservazione probatoria per il materiale sessualmente esplicito segnalato entro 48 ore.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.