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Deliberazione Doc. 10282515 · 06/08/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Fenix International Limited

ratifica di provvedimenti d'urgenza in materia di revenge porn

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di cinque piattaforme digitali, ordinando l'adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato da una persona interessata e la conservazione conservativa del materiale acquisito per dodici mesi.

La massima
Il Garante può ratificare provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito in caso di revenge porn, ordini che vincolano le piattaforme digitali nel termine di 48 ore.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Persona interessata segnalante che ha comunicato il versamento in ipotesi di revenge porn
Facebook Italy destinatario del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited destinatario del provvedimento
Telegram FZ-LLC destinatario del provvedimento
TikTok Technology Limited destinatario del provvedimento
Fenix International Limited destinatario del provvedimento
Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo adozione provvedimenti d'urgenza
Garante per la protezione dei dati personali autorità che ratifica i provvedimenti
Interessati coinvolti

una persona interessata

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento del Garante n. 1/2019art. 15 regolamento del Garante n. 1/2000
Precedenti citati
deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn e tutela dalla diffusione non consensuale

Conseguenze — Il Garante ratifica l'obbligo per le piattaforme di adottare misure volte a impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito indicato nella segnalazione mediante trasmissione in formato hash; conservare per dodici mesi l'eventuale materiale acquisito in chiaro utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, comunicandone i dati tempestivamente all'Autorità.

Punto di attenzione

Le piattaforme devono adottare misure tecniche di contenimento in formato hash entro 48 ore dalla segnalazione e conservare i dati probatori per 12 mesi mantenendo l'anonimato degli interessati.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Fenix International Limited: deliberazione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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