Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Fenix International Limited
ratifica di provvedimenti d'urgenza in materia di revenge porn
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di cinque piattaforme digitali, ordinando l'adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato da una persona interessata e la conservazione conservativa del materiale acquisito per dodici mesi.
Il Garante può ratificare provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito in caso di revenge porn, ordini che vincolano le piattaforme digitali nel termine di 48 ore.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
una persona interessata
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn e tutela dalla diffusione non consensuale
Conseguenze — Il Garante ratifica l'obbligo per le piattaforme di adottare misure volte a impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito indicato nella segnalazione mediante trasmissione in formato hash; conservare per dodici mesi l'eventuale materiale acquisito in chiaro utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, comunicandone i dati tempestivamente all'Autorità.
Le piattaforme devono adottare misure tecniche di contenimento in formato hash entro 48 ore dalla segnalazione e conservare i dati probatori per 12 mesi mantenendo l'anonimato degli interessati.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.