Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; X Internet Unlimited Company; Telegram FZ-LLC
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 27 luglio 2026 nei confronti dei gestori di piattaforme digitali (Facebook, Meta, X), ingiungendo l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti e prescrivendo la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante può ratificare provvedimenti d'urgenza dei propri dirigenti per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti diffusi senza consenso entro i termini di legge.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn e diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti
Conseguenze — Ratifica della decisione d'urgenza che ingiunge ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione trasmesso in formato hash e prescrive la conservazione per dodici mesi dall'acquisizione in chiaro utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
La procedura d'urgenza in caso di revenge porn consente al dirigente di adottare misure immediate ratificabili successivamente dal Garante entro quarantotto ore dalla segnalazione.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.