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Deliberazione Doc. 10282466 · 06/08/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; X Internet Unlimited Company; Telegram FZ-LLC

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 27 luglio 2026 nei confronti dei gestori di piattaforme digitali (Facebook, Meta, X), ingiungendo l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti e prescrivendo la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.

La massima
Il Garante può ratificare provvedimenti d'urgenza dei propri dirigenti per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti diffusi senza consenso entro i termini di legge.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Persona interessata segnalante della fattispecie revenge porn
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
X Internet Unlimited Company gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo autorità che ha adottato i provvedimenti d'urgenza
Garante per la protezione dei dati personali autorità che ratifica
Interessati coinvolti

1

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn e diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti

Conseguenze — Ratifica della decisione d'urgenza che ingiunge ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione trasmesso in formato hash e prescrive la conservazione per dodici mesi dall'acquisizione in chiaro utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Punto di attenzione

La procedura d'urgenza in caso di revenge porn consente al dirigente di adottare misure immediate ratificabili successivamente dal Garante entro quarantotto ore dalla segnalazione.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; X Internet Unlimited Company; Telegram FZ-LLC: deliberazione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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