Facebook Italy
ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 di provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 352 e 353 del 6 luglio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure tecniche per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato da un interessato e prescrivono la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante ratifica misure d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale attraverso piattaforme digitali, prescrivendo conservazione con identificabilità limitata.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — Le piattaforme Facebook, Instagram, Threads e TikTok sono ingiunge di adottare immediatamente misure tecniche, mediante utilizzo di hash, per impedire la diffusione del materiale segnalato. Le medesime piattaforme devono conservare per dodici mesi il materiale acquisito in chiaro, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, e comunicare tempestivamente la disponibilità all'Autorità.
Le piattaforme digitali devono implementare sistemi di rilevamento basati su hash per bloccare proattivamente materiale non consensuale prima della pubblicazione, mantenendo traccia a fini probatori.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.