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Facebook Italy

ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 di provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 352 e 353 del 6 luglio 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure tecniche per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato da un interessato e prescrivono la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.

La massima
Il Garante ratifica misure d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale attraverso piattaforme digitali, prescrivendo conservazione con identificabilità limitata.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Persona interessata segnalante avente fondato motivo di ritenere che materiale a contenuto sessualmente esplicito che la riguarda possa essere diffuso senza consenso
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale
Interessati coinvolti

1

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000

Lettura del caso

Temi affrontati — Contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Conseguenze — Le piattaforme Facebook, Instagram, Threads e TikTok sono ingiunge di adottare immediatamente misure tecniche, mediante utilizzo di hash, per impedire la diffusione del materiale segnalato. Le medesime piattaforme devono conservare per dodici mesi il materiale acquisito in chiaro, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, e comunicare tempestivamente la disponibilità all'Autorità.

Punto di attenzione

Le piattaforme digitali devono implementare sistemi di rilevamento basati su hash per bloccare proattivamente materiale non consensuale prima della pubblicazione, mantenendo traccia a fini probatori.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy: deliberazione Garante Privacy · PGP

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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