Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland; X Internet Unlimited Company
ratifica di provvedimenti d'urgenza in materia di revenge porn
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 27 luglio 2026 nei confronti di otto gestori di piattaforme digitali, ingiungendo l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito e prescrivendo la conservazione cautelare del materiale eventualmente acquisito per dodici mesi.
Il Garante può ingiungere ai gestori di piattaforme digitali l'adozione d'urgenza di misure per bloccare la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale, salva ratifica formale entro quarantotto ore.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Contrasto al revenge porn e protezione della dignità della persona
Conseguenze — I gestori delle piattaforme digitali devono adottare entro il provvedimento misure tecniche per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e conservare qualsiasi materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a scopo probatorio utilizzando misure idonee a impedire l'identificabilità diretta degli interessati, da comunicarsi tempestivamente al Garante.
Le piattaforme digitali devono implementare sistemi di hash-matching e conservazione probatoria per dodici mesi quando richieste dal Garante in materia di revenge porn.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.