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Deliberazione Doc. 10282424 · 06/08/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland; X Internet Unlimited Company

ratifica di provvedimenti d'urgenza in materia di revenge porn

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento il 27 luglio 2026 nei confronti di otto gestori di piattaforme digitali, ingiungendo l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito e prescrivendo la conservazione cautelare del materiale eventualmente acquisito per dodici mesi.

La massima
Il Garante può ingiungere ai gestori di piattaforme digitali l'adozione d'urgenza di misure per bloccare la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale, salva ratifica formale entro quarantotto ore.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Persona interessata segnalante vittima di revenge porn
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinatario del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinatario del provvedimento
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinatario del provvedimento
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale destinatario del provvedimento
Google Italy S.r.l. gestore di piattaforma digitale destinatario del provvedimento
Google LLC gestore di piattaforma digitale destinatario del provvedimento
Google Ireland gestore di piattaforma digitale destinatario del provvedimento
X Internet Unlimited Company gestore di piattaforma digitale destinatario del provvedimento
Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo autorità che ha adottato provvedimenti d'urgenza

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis Regolamento Garante n. 1/2019art. 15 Regolamento Garante n. 1/2000
Precedenti citati
Provvedimento del 13 aprile 2023 [9894266]Provvedimento del 6 ottobre 2022 [9815963]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954626]Provvedimento del 15 settembre 2022 [9815241]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954645]Provvedimento del 5 agosto 2022 [9815989]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954662]Provvedimento del 14 settembre 2023 [9948584]Provvedimento del 15 settembre 2022 [9815267]

Lettura del caso

Temi affrontati — Contrasto al revenge porn e protezione della dignità della persona

Conseguenze — I gestori delle piattaforme digitali devono adottare entro il provvedimento misure tecniche per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e conservare qualsiasi materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a scopo probatorio utilizzando misure idonee a impedire l'identificabilità diretta degli interessati, da comunicarsi tempestivamente al Garante.

Punto di attenzione

Le piattaforme digitali devono implementare sistemi di hash-matching e conservazione probatoria per dodici mesi quando richieste dal Garante in materia di revenge porn.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland; X Internet Unlimited Company: deliberazione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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