Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland
ratifica di provvedimenti d'urgenza in materia di revenge porn
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 521-523/2025 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti delle piattaforme digitali. Sono state ingiunge misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale tramite blocchi basati su hash e prescritte conservazioni probatorie per dodici mesi.
Il Garante può ingiungere ai gestori di piattaforme digitali l'immediata adozione di misure per bloccare la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale e la conservazione probatoria per dodici mesi.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Una persona interessata
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Contrasto al revenge porn; protezione da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — I gestori delle piattaforme (Facebook, Instagram, Telegram, Google/Youtube) sono obbligati ad adottare immediate misure per impedire la diffusione del materiale segnalato tramite blocchi basati su hash, e a conservare per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento l'eventuale materiale acquisito in chiaro con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Le piattaforme devono implementare blocchi basati su hash e conservare materiale acquisito con misure anti-identificazione per fini probatori entro termini ristretti.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.