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Deliberazione Doc. 10263295 · 16/01/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland

ratifica di provvedimenti d'urgenza in materia di revenge porn

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 521-523/2025 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti delle piattaforme digitali. Sono state ingiunge misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale tramite blocchi basati su hash e prescritte conservazioni probatorie per dodici mesi.

La massima
Il Garante può ingiungere ai gestori di piattaforme digitali l'immediata adozione di misure per bloccare la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale e la conservazione probatoria per dodici mesi.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Persona interessata segnalante che ha comunicato versare in ipotesi di revenge porn
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale
Google Italy S.r.l. gestore di piattaforma digitale
Google LLC gestore di piattaforma digitale
Google Ireland gestore di piattaforma digitale
Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo dipartimento del Garante che ha adottato provvedimenti d'urgenza
Interessati coinvolti

Una persona interessata

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000
Precedenti citati
Provvedimento del 13 aprile 2023 [9894266]Provvedimento del 6 ottobre 2022 [9815963]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954626]Provvedimento del 15 settembre 2022 [9815241]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954645]Provvedimento del 5 agosto 2022 [9815989]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954662]Provvedimento del 14 settembre 2023 [9948584]Provvedimento del 15 settembre 2022 [9815267]

Lettura del caso

Temi affrontati — Contrasto al revenge porn; protezione da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Conseguenze — I gestori delle piattaforme (Facebook, Instagram, Telegram, Google/Youtube) sono obbligati ad adottare immediate misure per impedire la diffusione del materiale segnalato tramite blocchi basati su hash, e a conservare per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento l'eventuale materiale acquisito in chiaro con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Punto di attenzione

Le piattaforme devono implementare blocchi basati su hash e conservare materiale acquisito con misure anti-identificazione per fini probatori entro termini ristretti.

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland: deliberazione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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