Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 354 e 355 del 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti delle piattaforme digitali Facebook, Instagram e Telegram. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale segnalato e prescrivono la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante garantisce protezione d'urgenza da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito mediante ratifica di provvedimenti dirigenziali che ingiungono blocchi immediati alle piattaforme digitali.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn e protezione d'urgenza da diffusione non consensuale
Conseguenze — Ratifica dell'obbligo per Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito non consensuale sulle relative piattaforme, utilizzando il formato hash fornito. Obbligo di conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento, con identificabilità impedita e comunicazione tempestiva all'Autorità.
Il Garante ratifica provvedimenti d'urgenza entro 48 ore dalle segnalazioni di revenge porn, imponendo alle piattaforme blocchi immediati e conservazione probatoria per dodici mesi.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.