Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 354 e 355 del 2026 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti delle piattaforme digitali Facebook, Instagram e Telegram. I provvedimenti ingiungono l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale segnalato e prescrivono la conservazione del materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.

La massima
Il Garante garantisce protezione d'urgenza da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito mediante ratifica di provvedimenti dirigenziali che ingiungono blocchi immediati alle piattaforme digitali.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinatario del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinatario del provvedimento
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinatario del provvedimento
persona interessata segnalante che ha comunicato di versare in ipotesi di revenge porn

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento del Garante n. 1/2019art. 15 regolamento del Garante n. 1/2000
Precedenti citati
Provvedimento del 13 aprile 2023 [9894266]Provvedimento del 6 ottobre 2022 [9815963]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954626]Provvedimento del 15 settembre 2022 [9815241]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954645]Provvedimento del 5 agosto 2022 [9815989]Provvedimento del 28 settembre 2023 [9954662]Provvedimento del 14 settembre 2023 [9948584]Provvedimento del 15 settembre 2022 [9815267]

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn e protezione d'urgenza da diffusione non consensuale

Conseguenze — Ratifica dell'obbligo per Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito non consensuale sulle relative piattaforme, utilizzando il formato hash fornito. Obbligo di conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento, con identificabilità impedita e comunicazione tempestiva all'Autorità.

Punto di attenzione

Il Garante ratifica provvedimenti d'urgenza entro 48 ore dalle segnalazioni di revenge porn, imponendo alle piattaforme blocchi immediati e conservazione probatoria per dodici mesi.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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