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Deliberazione Doc. 10268286 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy

Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in materia di revenge porn

Dettaglio Ratifica

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 132/2026 e 133/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo del 25 marzo 2026, i quali ingiungono a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione di revenge porn tramite trasmissione in formato hash, nonché la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy destinataria di provvedimento di ingiuzione e prescrizione, Meta Platforms Ireland Limited: destinataria di provvedimento di ingiuzione e prescrizione, TikTok Technology Limited: destinataria di provvedimento di ingiuzione e prescrizione, persona interessata: segnalante
Interessati coinvolti

Una persona

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), art. 143 Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), art. 144 Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), art. 33-bis regolamento del Garante n. 1/2019, art. 15 regolamento del Garante n. 1/2000
Precedenti citati
Determinazione dirigenziale n. 132 del 25 marzo 2026, Determinazione dirigenziale n. 133 del 25 marzo 2026

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn e diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso tramite piattaforme digitali

Conseguenze — Il Garante ratifica i provvedimenti urgenti che ingiungono a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited l'immediata adozione di misure tecniche per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione attraverso la trasmissione in formato hash e prescrivono la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi con misure idonee a impedire l'identificabilità degli interessati.

Punto di attenzione

Il provvedimento ratifica le misure urgenti adottate dal dirigente per impedire la diffusione di materiale revenge porn su piattaforme digitali entro le quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, come previsto dall'art. 144-bis del Codice Privacy, attraverso l'utilizzo di hash per il blocco e la conservazione prudenziale del materiale eventualmente acquisito.

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Facebook Italy: deliberazione Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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