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Deliberazione Doc. 10268417 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy

Deliberazione

Dettaglio Positivo

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 145/2026 e 146/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, confermando l'ingiuzione di adottare misure volte a impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione e la conservazione dello stesso per dodici mesi a fini probatori.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy destinataria di provvedimento di ingiuzione, Meta Platforms Ireland Limited: destinataria di provvedimento di ingiuzione, Telegram FZ-LLC: destinataria di provvedimento di ingiuzione, Pasquale Stanzione: presidente del Garante, Ginevra Cerrina Feroni: vicepresidente del Garante, Agostino Ghiglia: componente del Garante e relatore, Luigi Montuori: segretario generale del Garante, Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo: adottante dei provvedimenti d'urgenza
Interessati coinvolti

Un segnalante

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), art. 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Precedenti citati
Deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, determinazioni nn. 145 e 146 del 30 marzo 2026

Lettura del caso

Temi affrontati — Contrasto alla diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso (revenge porn) attraverso piattaforme digitali e misure urgenti di prevenzione della diffusione e conservazione probatoria

Conseguenze — Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione e prescrivendo la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Punto di attenzione

Applicazione del meccanismo di urgenza previsto dall'art. 144-bis del Codice Privacy, che consente al dirigente competente di adottare provvedimenti in via d'urgenza entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, salva successiva ratifica da parte del Garante.

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Facebook Italy: deliberazione Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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