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Deliberazione Doc. 10273706 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited

Deliberazione - Ratifica di provvedimento d'urgenza

Dettaglio Ratifica

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza n. 174 del 9 aprile 2026 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il provvedimento ingiunge alle società di adottare misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione ricevuta ai sensi dell'art. 144-bis del Codice Privacy e prescrive la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy destinataria del provvedimento di inibizione della diffusione e conservazione del materiale, Meta Platforms Ireland Limited: destinataria del provvedimento di inibizione della diffusione e conservazione del materiale, Persona interessata: segnalante
Interessati coinvolti

Un interessato (persona segnalante)

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), art. 143 Codice Privacy, art. 144 Codice Privacy, art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, Regolamento (UE) n. 2016/679
Precedenti citati
Deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con legge 3 dicembre 2021, n. 205

Lettura del caso

Temi affrontati — Divulgazione di contenuti sessualmente espliciti senza consenso (revenge porn) attraverso piattaforme digitali; misure di inibizione della diffusione e conservazione del materiale a fini probatori

Conseguenze — Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza che ingiunge a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Punto di attenzione

Competenza del Garante sulla base dell'art. 144-bis del Codice Privacy in materia di segnalazioni di revenge porn; procedura d'urgenza con ratifica successiva; utilizzo del formato hash per la trasmissione del materiale e misure di conservazione a fini probatori

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Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: deliberazione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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