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Deliberazione Doc. 10282369 · 06/08/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google LLC; Google Italy s.r.l.; Google Ireland

Ratifica di provvedimenti d'urgenza in materia di revenge porn

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 406-409/2026 del 23 luglio 2026 con i quali era stato ingiunto ai gestori di piattaforme digitali di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dall'interessato. Viene inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.

La massima
Il Garante può ordinare alle piattaforme digitali misure cautelari immediate per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale, con ratifica successiva entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Persona interessata segnalante che ha riportato il rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria della misura cautelare
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria della misura cautelare
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinataria della misura cautelare
TikTok Technology Limited gestore di piattaforma digitale destinataria della misura cautelare
Google LLC gestore di piattaforma digitale destinataria della misura cautelare
Google Italy s.r.l. gestore di piattaforma digitale destinataria della misura cautelare
Google Ireland gestore di piattaforma digitale destinataria della misura cautelare
Dirigente Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo autorità che ha adottato i provvedimenti d'urgenza
Interessati coinvolti

Una persona interessata

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis Regolamento Garante n. 1/2019art. 15 Regolamento Garante n. 1/2000

Lettura del caso

Temi affrontati — Contrasto al revenge porn e diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti

Conseguenze — I gestori delle piattaforme digitali devono adottare misure tecniche immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione attraverso identificazione hash; devono conservare per dodici mesi il materiale eventualmente acquisito in chiaro, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all'Autorità.

Punto di attenzione

Le piattaforme digitali devono implementare sistemi di hash matching e conservazione probatoria per velocizzare l'intervento del Garante in casi di revenge porn entro 48 ore.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

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Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; TikTok Technology Limited; Google LLC; Google Italy s.r.l.; Google Ireland: deliberazione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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