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Deliberazione Doc. 10273323 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Facebook Italy

Deliberazione - Ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019

Dettaglio Ratifica

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 153/2026, 154/2026 e 155/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 3 aprile 2026, nei quali è stato ordinato ai gestori delle piattaforme digitali Facebook, Instagram, TikTok e Google (Youtube) di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito riguardante la persona segnalante e di conservare eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Facebook Italy destinataria di provvedimento di ratifica
Meta Platforms Ireland Limited destinataria di provvedimento di ratifica
TikTok Technology Limited destinataria di provvedimento di ratifica
Google Italy S.r.l. destinataria di provvedimento di ratifica
Google LLC destinataria di provvedimento di ratifica
Google Ireland destinataria di provvedimento di ratifica
Persona interessata segnalante
Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo adottante dei provvedimenti d'urgenza
Interessati coinvolti

Una persona interessata

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacy, art. 143 Codice Privacy, art. 144 Codice Privacy, art. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019, art. 15 regolamento Garante n. 1/2000, Regolamento (UE) n. 2016/679
Precedenti citati
Deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022Determinazioni nn. 153, 154, 155 del 3 aprile 2026

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn - diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito attraverso piattaforme digitali; Competenza del Garante in materia di segnalazioni ex art. 144-bis Codice Privacy; Misure d'urgenza per impedimento della diffusione di contenuti sessualmente espliciti; Conservazione probatoria del materiale acquisito dalle piattaforme

Conseguenze — Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nei quali è stato ingiunto ai gestori delle piattaforme Facebook, Instagram, TikTok e Google (Youtube) di adottare misure immediate volte ad impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito mediante trasmissione in formato hash, e di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.

Punto di attenzione

Applicazione della competenza speciale del Garante in materia di revenge porn secondo art. 144-bis Codice Privacy; Adozione di misure d'urgenza nella forma di determinazioni dirigenziali con successiva ratifica entro quarantotto ore dalla segnalazione; Utilizzo di formato hash per la trasmissione del materiale alle piattaforme; Obbligo di conservazione probatoria con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati

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Facebook Italy: deliberazione Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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