Facebook Italy
Deliberazione - Ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti nn. 153/2026, 154/2026 e 155/2026 adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 3 aprile 2026, nei quali è stato ordinato ai gestori delle piattaforme digitali Facebook, Instagram, TikTok e Google (Youtube) di adottare misure immediate per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito riguardante la persona segnalante e di conservare eventuale materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Una persona interessata
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn - diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito attraverso piattaforme digitali; Competenza del Garante in materia di segnalazioni ex art. 144-bis Codice Privacy; Misure d'urgenza per impedimento della diffusione di contenuti sessualmente espliciti; Conservazione probatoria del materiale acquisito dalle piattaforme
Conseguenze — Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nei quali è stato ingiunto ai gestori delle piattaforme Facebook, Instagram, TikTok e Google (Youtube) di adottare misure immediate volte ad impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito mediante trasmissione in formato hash, e di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.
Applicazione della competenza speciale del Garante in materia di revenge porn secondo art. 144-bis Codice Privacy; Adozione di misure d'urgenza nella forma di determinazioni dirigenziali con successiva ratifica entro quarantotto ore dalla segnalazione; Utilizzo di formato hash per la trasmissione del materiale alle piattaforme; Obbligo di conservazione probatoria con misure di protezione dell'identificabilità degli interessati
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.