Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Techonology Limited; Telegram FZ-LLC

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di quattro gestori di piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) segnalato da un interessato. Le piattaforme sono state ingiunge di adottare misure per bloccare la diffusione del contenuto e conservare il materiale acquisito per dodici mesi a fini probatori.

La massima
Il Garante ratifica interventi d'urgenza contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, imponendo alle piattaforme di bloccare la diffusione e conservare il contenuto per fini probatori.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Persona interessata segnalante della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Facebook Italy gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
TikTok Techonology Limited gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma digitale destinataria del provvedimento
Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ufficio del Garante che ha adottato i provvedimenti d'urgenza

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento Garante n. 1/2019art. 15 regolamento Garante n. 1/2000d.l. 8 ottobre 2021 n. 139legge 3 dicembre 2021 n. 205Regolamento UE n. 2016/679d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101
Precedenti citati
determinazioni nn. 331-333 del 26 giugno 2026deliberazione Garante n. 33 del 27 gennaio 2022

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn e protezione dei dati personali

Conseguenze — Le piattaforme Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Techonology Limited e Telegram FZ-LLC sono ingiunge di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all'Autorità.

Punto di attenzione

Le piattaforme digitali devono implementare sistemi hash per bloccare contenuti revenge porn e conservare materiale probatorio per dodici mesi senza identificare direttamente gli interessati.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

Condividi questo provvedimento

Facebook Italy; Meta Platforms Ireland Limited; TikTok Techonology Limited; Telegram FZ-LLC: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

Gioco di cultura privacy

Privacy, autorità e provvedimenti: quanto li conosci?

10 domande a risposta multipla tra funzionamento del Garante e casi reali dell'archivio, con una spiegazione dopo ogni risposta.

Fai il quiz →