Facebook Italy S.r.l.; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; X Internet Unlimited Company; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland
ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento nei confronti delle piattaforme digitali, che disponevano l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riportato in segnalazione ex art. 144-bis del Codice Privacy, nonché la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
Il Garante può ratificare provvedimenti d'urgenza dei dirigenti volti a impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali entro quarantotto ore dalla segnalazione.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
una persona fisica
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Revenge porn e protezione da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Conseguenze — Le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, X e YouTube devono adottare entro il provvedimento misure tecniche per impedire la diffusione del materiale identificato mediante hash e conservare eventuali contenuti acquisiti in chiaro per dodici mesi con misure di non identificabilità degli interessati, da comunicarsi al Garante
Le piattaforme digitali devono implementare sistemi di hash-matching e conservazione probatoria tempestiva entro 48 ore dalla segnalazione nel procedimento revenge porn.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.