Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente

Facebook Italy S.r.l.; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; X Internet Unlimited Company; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland

ratifica di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 del Garante

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento nei confronti delle piattaforme digitali, che disponevano l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riportato in segnalazione ex art. 144-bis del Codice Privacy, nonché la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.

La massima
Il Garante può ratificare provvedimenti d'urgenza dei dirigenti volti a impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali entro quarantotto ore dalla segnalazione.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

persona interessata segnalante per presunta diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Facebook Italy S.r.l. gestore di piattaforma destinataria di ingiunzione
Meta Platforms Ireland Limited gestore di piattaforma destinataria di ingiunzione
Telegram FZ-LLC gestore di piattaforma destinataria di ingiunzione
X Internet Unlimited Company gestore di piattaforma destinataria di ingiunzione
Google Italy S.r.l. gestore di piattaforma destinataria di ingiunzione
Google LLC gestore di piattaforma destinataria di ingiunzione
Google Ireland gestore di piattaforma destinataria di ingiunzione
Garante per la protezione dei dati personali autorità competente a ratificare i provvedimenti d'urgenza
Interessati coinvolti

una persona fisica

Riferimenti normativi

Articoli
art. 144-bis Codice Privacyart. 143 Codice Privacyart. 144 Codice Privacyart. 33-bis regolamento del Garante n. 1/2019art. 15 regolamento del Garante n. 1/2000art. 2016/679 GDPR

Lettura del caso

Temi affrontati — Revenge porn e protezione da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Conseguenze — Le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, X e YouTube devono adottare entro il provvedimento misure tecniche per impedire la diffusione del materiale identificato mediante hash e conservare eventuali contenuti acquisiti in chiaro per dodici mesi con misure di non identificabilità degli interessati, da comunicarsi al Garante

Punto di attenzione

Le piattaforme digitali devono implementare sistemi di hash-matching e conservazione probatoria tempestiva entro 48 ore dalla segnalazione nel procedimento revenge porn.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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Facebook Italy S.r.l.; Meta Platforms Ireland Limited; Telegram FZ-LLC; X Internet Unlimited Company; Google Italy S.r.l.; Google LLC; Google Ireland: deliberazione Garante Privacy

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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