Telegram FZ-LLC
Ratifica di provvedimento d'urgenza in materia di revenge porn
Sintesi del provvedimento
Il Garante ratifica il provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento il 12 gennaio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC, mediante il quale è stata ingiunta l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito pubblicato senza consenso e la conservazione del materiale acquisito per fini probatori per dodici mesi.
Il Garante ratifica le misure d'urgenza ordinate a Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito non consensuale e conservare i dati per fini probatori.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Prevenzione della diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (revenge porn)
Conseguenze — Telegram FZ-LLC deve adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash; deve conservare per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento l'eventuale materiale acquisito in chiaro, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all'Autorità.
Le piattaforme devono implementare sistemi di hash-matching e conservazione probatoria per 12 mesi in caso di segnalazioni revenge porn, entro 48 ore dalla notifica del Garante.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.