Fersovere Srl
ammonimento
Sintesi del provvedimento
Il Garante accerta violazioni dell'art. 6 GDPR e dell'art. 130 Codice Privacy per invio di comunicazioni promozionali via email senza consenso, e violazioni degli artt. 12 e 15 GDPR per mancato o inadeguato riscontro alle richieste di accesso. In ragione della natura minore della violazione e delle misure correttive adottate dalla società, il Garante dispone ammonimento senza sanzione pecuniaria.
L'invio di messaggi commerciali via email richiede preventivo consenso specifico indipendentemente dalla provenienza pubblica dei dati; il mancato riscontro a istanze di accesso non è compensato dall'eliminazione successiva dei dati.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
2
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — consenso all'email marketing e diritto di accesso ai dati
Conseguenze — Il Garante dichiara illecito il trattamento di dati personali effettuato da Fersovere Srl e rivolge alla medesima un ammonimento per l'invio di messaggi promozionali via email senza consenso preventivo e per la violazione del diritto di accesso. Le violazioni accertate sono annotate nel registro interno dell'Autorità ai sensi dell'art. 57 par. 1 lett. u) GDPR.
- invio di una sola comunicazione commerciale per ciascun reclamante con scarso pregiudizio
- violazioni relative a attività non costituente core business aziendale
- assenza di precedenti violazioni
- prontezza nella cessazione del trattamento e adozione di misure correttive organizzative e formative. Classificazione di 'violazione minore' ai sensi dell'art. 83 par. 2 e Considerando 148 GDPR
Il diritto di accesso e il diritto di cancellazione sono autonomi e non intercambiabili: il titolare non può ritenere soddisfatto un diritto di accesso con semplice comunicazione di cancellazione.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.