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Sanzione Doc. 10273926 · 03/07/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Hera Comm S.p.A.

Sanzione amministrativa pecuniaria

Importo sanzione €5,8M

Sintesi del provvedimento

Il Garante ha accertato l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato da Hera Comm S.p.A. mediante il software CGS-X per la verifica dell'affidabilità creditizia dei potenziali clienti. Le violazioni riguardano: mancanza di trasparenza (artt. 12, 13, 14), violazione dei principi di liceità, correttezza e lealtà (art. 5 par. 1 lett. a)), violazione del principio di integrità e riservatezza (art. 5 par. 1 lett. b)), violazione del principio di limitazione della conservazione (art. 5 par. 1 lett. e)), violazione del diritto di accesso (art. 15) e inosservanza degli obblighi del responsabile del trattamento (art. 28). La Società è ingiunta di conformarsi alle prescrizioni entro sei mesi e di pagare la sanzione entro trenta giorni dalla notifica.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Hera Comm S.p.A. agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento
Hera S.p.A. è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per le attività di Credit Check
Major 1 S.r.l. è nominata responsabile del trattamento come outsourcer tecnologico, fornendo la licenza d'uso del software CGS-X
Cerved Group S.p.A. ed Experian Italia S.p.A. gestiscono sistemi di informazioni commerciali e creditizie consultati nel processo di valutazione
Interessati coinvolti

Numero elevato di interessati: le violazioni hanno coinvolto numerosi potenziali clienti di Hera Comm S.p.A. sottoposti alla valutazione di affidabilità creditizia tramite il sistema CGS-X, come emerge dalle molteplici istanze pervenute all'Autorità e dal carattere sistematico del trattamento operativo dal 2021

Riferimenti normativi

Articoli
Art. 5, par. 1, lettere a), b), d) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679artt. 12, 13, 14, 15 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679art. 58, par. 2, lettere c), d) e i) del Regolamentoart. 83 del Regolamentoart. 166, comma 7 e 8 del Codice Privacyart. 157 del Codiceart. 21 del Regolamento del Garante n. 1/2019art. 16, comma 1 del Regolamento del Garante n. 1/2019art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019
Precedenti citati
Provvedimento n. 440 del 17 luglio 2024 adottato nei confronti di Hera Comm S.p.A., non considerato come precedente ai fini aggravanti in ragione della contestualità dell'attività istruttoria con quella del presente procedimento

Lettura del caso

Temi affrontati — Violazione dei principi generali del trattamento dei dati personali (liceità, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza) nel contesto della verifica dell'affidabilità creditizia dei potenziali clienti tramite sistemi di credit scoring; violazione degli obblighi di informativa agli interessati; violazione delle modalità di esercizio del diritto di accesso; inadeguatezza delle misure di responsabilizzazione nella nomina e gestione dei responsabili del trattamento

Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento effettuato da Hera Comm S.p.A., ingiunge alla Società di conformarsi entro sei mesi alle prescrizioni formulate fornendo riscontro documentato, ordina il pagamento della sanzione di 5.800.000,00 euro entro trenta giorni dalla notifica, dispone la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante e l'annotazione delle violazioni nel registro interno dell'Autorità

Fattori di ponderazione
Aggravanti
  • gravità delle violazioni per natura sistematica e carenza di misure di responsabilizzazione
  • durata pluriennale (dal 2021)
  • numero elevato di interessati coinvolti
  • intenzionalità nelle condotte
  • grado di responsabilità del titolare considerando le misure tecniche e organizzative insufficienti
Attenuanti
  • assenza di precedenti violazioni contestuali
  • adempimento a prescrizioni precedenti (provvedimento n. 440/2024)
  • adozione spontanea di misure per mitigare le conseguenze, sebbene parziali
  • cooperazione attiva con l'Autorità
  • natura sensibile ma non particolare dei dati
  • adozione di alcune misure organizzative
  • trattamenti riguardanti solo parte della clientela. Si è tenuto conto del volume d'affari della Società determinato dal bilancio d'esercizio 2024 per garantire effettività, proporzionalità e dissuasività della sanzione
Punto di attenzione

Il provvedimento evidenzia la necessità di garantire piena trasparenza nei sistemi di credit scoring utilizzati per decisioni che negano forniture essenziali come l'energia. Particolare attenzione è richiesta alla corretta informativa agli interessati, all'esercizio effettivo del diritto di accesso con informazioni comprensibili sulle logiche decisionali, alla minimizzazione dei dati trattati e all'accuratezza delle valutazioni.

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Hera Comm S.p.A.: sanzione Garante Privacy da €5,8M · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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