Il Sole24ORE S.p.A.
Ammonimento, ingiunzione di conformazione, divieto di trattamento e obbligo di comunicazione
Sintesi del provvedimento
Il Garante accerta le violazioni degli artt. 6, 24, 25 e 32 del Regolamento e 130 del Codice Privacy a carico di Il Sole24ORE S.p.A. per aver inviato comunicazioni commerciali via mail senza idonea base giuridica e per aver adottato misure tecniche ed organizzative non idonee a impedire tali violazioni. Non accerta la responsabilità per le violazioni degli artt. 12 e 17. Rivolge ammonimento, ingiunge conformazione ai trattamenti, impone divieto di trattamento dei dati degli interessati coinvolti e ordina comunicazione entro sessanta giorni. Non applica sanzione pecuniaria.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Almeno due interessati (il reclamante e altri interessati i cui trattamenti presentano le medesime caratteristiche violative)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Trattamento illecito di dati personali mediante comunicazioni commerciali non autorizzate; base giuridica del trattamento; diritti dell'interessato (cancellazione e risposta alle richieste); misure tecniche e organizzative per garantire la liceità dei trattamenti; accountability del titolare; responsabilità del titolare per le condotte dei propri agenti
Conseguenze — Il Garante rivolge ammonimento alla società Il Sole24ORE S.p.A. per la difformità dei trattamenti posti in essere. Ingiunge alla società di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento e del Codice adottando misure idonee a verificare la liceità dei trattamenti posti dai propri agenti. Impone il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati della reclamante e degli altri interessati i cui trattamenti sono caratterizzati dalle violazioni accertate. Ordina alla società di comunicare all'Autorità nel termine di sessanta giorni le iniziative intraprese per l'attuazione delle misure imposte. Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito web e l'annotazione nel registro interno.
Responsabilità del titolare per le condotte degli agenti che operano per suo conto: il titolare non può disconoscere attività promozionali poste in essere dai propri agenti derubricandole a iniziative autonome, poiché gli agenti ingenerano legittimo affidamento nei destinatari circa la titolarità della campagna e il titolare beneficia comunque dei contratti conclusi. Il principio di accountability richiede non solo l'adozione di misure idonee ma anche la verifica della loro corretta applicazione.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.