Istituto Professionale Statale Pietro d'Abano Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera (IPSEOA)
Ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha sanzionato l'Istituto Professionale Statale Pietro d'Abano per la diffusione illecita di dati personali di uno studente minore effettuata attraverso il registro elettronico Classeviva. Un docente ha pubblicato una nota contenente valutazioni e informazioni riguardanti il figlio del riclamante nell'agenda di classe, rendendola visibile a tutti gli studenti della classe e alle relative famiglie, per errore materiale nel mancato corretto utilizzo della funzione di personalizzazione della visibilità. La violazione è stata rimossa dopo alcuni giorni. La sanzione di € 1.000,00 tiene conto della gravità bassa della violazione, della natura limitata del dato diffuso, dell'esiguità del numero di destinatari, della rapida rimozione del contenuto e della piena collaborazione dell'istituto.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Un solo interessato (minore, figlio del riclamante)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. a) GDPR) e violazione della base giuridica per la comunicazione e diffusione di dati personali (art. 6 GDPR e art. 2-ter Codice Privacy) in ambito scolastico. Diffusione illecita di dati personali di minore attraverso piattaforma di registro elettronico.
Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento effettuato dall'IPSEOA di Abano Terme per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1 lett. c) ed e), 2 e 3 GDPR e 2-ter, commi 1 e 3 Codice Privacy. Ordina all'istituto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00 entro 30 giorni dalla notifica, con facoltà di definizione della controversia mediante pagamento del 50% della sanzione entro 30 giorni. Dispone la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante e l'annotazione del provvedimento nel registro interno dell'Autorità.
Natura, gravità e durata della violazione: nota riguardante un solo interessato, visibile per pochi giorni e successivamente cancellata (art. 83, par. 2, lett. a) GDPR); Elemento soggettivo: violazione dovuta a mero errore materiale del docente nel mancato corretto utilizzo della funzione di personalizzazione (art. 83, par. 2, lett. b) GDPR); Categorie di dati: dati ordinari, non compresi categorie particolari (art. 83, par. 2, lett. g) GDPR); Limitatezza della comunicazione: nota resa accessibile solo a compagni di classe e relative famiglie, all'interno della comunità scolastica (art. 83, par. 2, lett. c) GDPR); Assenza di precedenti violazioni pertinenti (art. 83, par. 2, lett. e) GDPR); Alto grado di cooperazione dell'istituto con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) GDPR); Natura del titolare: istituto scolastico dotato di limitate risorse economiche; Livello di gravità complessivo: basso.
La messa a disposizione della nota ha ad oggetto dati personali relativi a un minore, soggetto particolarmente vulnerabile, il che ha giustificato la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante. La violazione si è verificata per errore materiale nel mancato corretto utilizzo degli strumenti informatici del registro elettronico, nonostante il docente avesse ricevuto formazione in materia di protezione dei dati personali e sull'uso specifico della piattaforma.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.