Klab s.r.l.
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante sanziona Klab s.r.l. per violazioni del GDPR nella gestione del consenso al trattamento dati: utilizzo contraddittorio del consenso come fondamento per trattamenti già leciti per contratto o obblighi legali; richieste di consenso non chiaramente distinguibili dall'accettazione delle condizioni contrattuali; meccanismo di opt-out anziché opt-in per finalità di marketing. Oltre alla multa, impone il divieto di ulteriore trattamento, cancellazione dei dati trattati illegittimamente e conformazione ai principi del Regolamento.
Usare il consenso come fondamento per trattamenti già leciti per contratto o legge viola la libertà della volontà e la trasparenza nei confronti dell'interessato.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
segnalante e altri interessati eventualmente acquisiti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — validità del consenso e fondamenti di liceità nei trattamenti dati
Conseguenze — Klab s.r.l. è obbligata entro 30 giorni a: cessare ogni trattamento dei dati del segnalante e di altri interessati basato su consenso non idoneo per finalità di marketing; cancellare i dati trattati con consenso non valido; conformare i trattamenti identificando adeguati presupposti di liceità; richiedere consenso chiaramente distinguibile dall'accettazione delle condizioni contrattuali; comunicare agli interessati la possibilità di revocare il consenso; rimuovere le richieste di negazione del consenso mediante meccanismo di opt-in. Mancato adempimento comporta sanzioni ulteriori. Entro 30 giorni comunicare all'Autorità le iniziative intraprese.
- scarse informazioni fornite alla richiesta dell'Ufficio e non adeguato invio della documentazione rilevante. Fattori
- assenza di precedenti provvedimenti correttivi nei confronti del titolare
- trattamento non riguardante categorie particolari di dati personali nè dati relativi a condanne penali e reati
Il consenso non può essere fondamento di liceità per trattamenti già leciti per contratto o legge, né può essere reso obbligatorio. Opt-in sempre, non opt-out.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.