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Prescrizione Doc. 10281021 · 23/07/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A.

ammonimento

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante ammonisce R.T.I. per aver creato e diffuso deepfake del giornalista Enrico Mentana nei video del programma Striscia la Notizia, alterandone l'immagine e la voce senza disclaimer sufficientemente chiari, violando i principi di liceità, correttezza e trasparenza. È stato inoltre disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati del ricorrente con le medesime modalità, salvo conservazione per usi giudiziari.

La massima
Il trattamento di immagini alterate con intelligenza artificiale tramite deepfake, anche a fini satirici, viola i principi di correttezza e trasparenza se i disclaimer non sono sufficientemente evidenti per il pubblico medio.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Enrico Ettore Mentana interessato/ricorrente
R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. titolare del trattamento
LA7 editore televisivo e concedente diritti di immagine
Striscia la Notizia programma televisivo di Mediaset
Interessati coinvolti

uno (Enrico Ettore Mentana)

Riferimenti normativi

Articoli
art. 77 GDPRart. 5 GDPRart. 25 GDPRart. 58 par. 2 lett. f) GDPRart. 58 par. 2 lett. b) GDPRart. 157 Codice Privacyart. 170 Codice Privacyart. 83 par. 5 lett. e) GDPRart. 57 par. 1 lett. u) GDPRart. 57 par. 1 lett. f) GDPRart. 15 regolamento Garante n. 1/2000art. 17 regolamento Garante n. 1/2019art. 78 GDPRart. 152 Codice Privacyart. 166 Codice Privacyart. 97 legge diritto d'autored.lgs. 30 giugno 2003 n. 196d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101Regolamento (UE) 2016/679

Lettura del caso

Temi affrontati — deepfake, intelligenza artificiale, principi di liceità e correttezza, trasparenza nel trattamento dei dati personali

Conseguenze — R.T.I. è ammonita per inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati; è vietato il trattamento ulteriore dei dati di Mentana con le medesime modalità, eccettuata conservazione per usi giudiziari; R.T.I. deve comunicare entro 30 giorni dal ricevimento le iniziative intraprese per l'attuazione del provvedimento; mancato riscontro comporta sanzione amministrativa ai sensi art. 166 Codice Privacy e art. 83 par. 5 lett. e) GDPR; in caso di inosservanza della misura di divieto si applica sanzione penale ex art. 170 Codice Privacy

Punto di attenzione

L'utilizzo di deepfake per satira richiede disclaimer espliciti ben visibili in ogni momento di trasmissione, non sufficienti note a titolo o sottopancia: anche utenti poco attenti devono distinguere il falso.

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A.: prescrizione Garante Privacy

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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