Radio Immagine Uno S.r.l.
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante sanziona Radio Immagine Uno S.r.l. per violazione degli artt. 12 e 157 del Codice Privacy e art. 31 GDPR, a causa della mancata risposta a richiesta di diritto all'oblio e mancato riscontro alle comunicazioni dell'Autorità. La Società ha rimosso i dati personali dall'articolo e richiesto la deindicizzazione, adottando misure correttive. È stata irrogata sanzione di 10.000 euro e ingiunto l'adozione di misure organizzative idonee a facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati.
Il mancato riscontro a richieste di diritto all'oblio e di comunicazioni dell'Autorità per negligente gestione dei canali di contatto integra violazione autonoma indipendentemente dalla successiva rimozione dei dati.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Violazione diritto all'oblio e mancata collaborazione con Autorità
Conseguenze — Radio Immagine Uno S.r.l. deve pagare 10.000 euro entro 30 giorni. In alternativa, può definire la controversia pagando 5.000 euro entro 30 giorni. È ingiunto di adottare misure tecniche e organizzative per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati e presidiare correttamente i canali di comunicazione dedicati. Deve comunicare all'Autorità le iniziative intraprese entro 30 giorni dalla notifica.
- gravità e reiterazione delle violazioni, lungo periodo di inattività della casella di posta preposta all'esercizio dei diritti (art. 83 par. 2 lett. a GDPR)
- carattere negligente della condotta con violazione dei doveri di collaborazione ex art. 31 GDPR e art. 157 Codice (art. 83 par. 2 lett. b GDPR)
- scarso grado di cooperazione con l'Autorità, riscontro fornito solo dopo atto di avvio e accertamento ispettivo (art. 83 par. 2 lett. f GDPR)
- natura isolata della condotta derivante da un unico reclamo (art. 83 par. 2 lett. a GDPR)
- finalità di cronaca e libertà di informazione (art. 85 GDPR, art. 136 ss. Codice)
- misure correttive adottate subito dopo accertamento (art. 83 par. 2 lett. c GDPR)
- assenza di precedenti procedimenti (art. 83 par. 2 lett. e GDPR)
Gestire attivamente i canali di comunicazione per esercizio dei diritti: indirizzi email non funzionanti per anni causano responsabilità anche se non consapevolmente controllati.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.