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Sanzione Doc. 10232840 · 26/02/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Radio Immagine Uno S.r.l.

ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €10K

Sintesi del provvedimento

Il Garante sanziona Radio Immagine Uno S.r.l. per violazione degli artt. 12 e 157 del Codice Privacy e art. 31 GDPR, a causa della mancata risposta a richiesta di diritto all'oblio e mancato riscontro alle comunicazioni dell'Autorità. La Società ha rimosso i dati personali dall'articolo e richiesto la deindicizzazione, adottando misure correttive. È stata irrogata sanzione di 10.000 euro e ingiunto l'adozione di misure organizzative idonee a facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati.

La massima
Il mancato riscontro a richieste di diritto all'oblio e di comunicazioni dell'Autorità per negligente gestione dei canali di contatto integra violazione autonoma indipendentemente dalla successiva rimozione dei dati.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Radio Immagine Uno S.r.l. titolare del trattamento
signor XX interessato e reclamante
Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza organo esecutivo dell'accertamento ispettivo
Interessati coinvolti

1

Riferimenti normativi

Articoli
art. 17 GDPRart. 12 GDPRart. 5 GDPRart. 89 GDPRart. 83 GDPRart. 58 GDPRart. 57 GDPRart. 31 GDPRart. 85 GDPRart. 12 Codice Privacyart. 157 Codice Privacyart. 166 Codice Privacyart. 168 Codice Privacyart. 136 Codice Privacyart. 154-bis Codice Privacyart. 78 GDPRart. 27 legge 689/1981art. 15 regolamento Garante n. 1/2000art. 16 regolamento Garante n. 1/2019art. 17 regolamento Garante n. 1/2019art. 37 regolamento Garante n. 1/2019

Lettura del caso

Temi affrontati — Violazione diritto all'oblio e mancata collaborazione con Autorità

Conseguenze — Radio Immagine Uno S.r.l. deve pagare 10.000 euro entro 30 giorni. In alternativa, può definire la controversia pagando 5.000 euro entro 30 giorni. È ingiunto di adottare misure tecniche e organizzative per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati e presidiare correttamente i canali di comunicazione dedicati. Deve comunicare all'Autorità le iniziative intraprese entro 30 giorni dalla notifica.

Fattori di ponderazione
Aggravanti
  • gravità e reiterazione delle violazioni, lungo periodo di inattività della casella di posta preposta all'esercizio dei diritti (art. 83 par. 2 lett. a GDPR)
  • carattere negligente della condotta con violazione dei doveri di collaborazione ex art. 31 GDPR e art. 157 Codice (art. 83 par. 2 lett. b GDPR)
  • scarso grado di cooperazione con l'Autorità, riscontro fornito solo dopo atto di avvio e accertamento ispettivo (art. 83 par. 2 lett. f GDPR)
Attenuanti
  • natura isolata della condotta derivante da un unico reclamo (art. 83 par. 2 lett. a GDPR)
  • finalità di cronaca e libertà di informazione (art. 85 GDPR, art. 136 ss. Codice)
  • misure correttive adottate subito dopo accertamento (art. 83 par. 2 lett. c GDPR)
  • assenza di precedenti procedimenti (art. 83 par. 2 lett. e GDPR)
Punto di attenzione

Gestire attivamente i canali di comunicazione per esercizio dei diritti: indirizzi email non funzionanti per anni causano responsabilità anche se non consapevolmente controllati.

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Radio Immagine Uno S.r.l.: sanzione Garante Privacy da €10K · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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