Riserva di caccia di Danta di Cadore
Ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha accertato l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato mediante fototrappole installate dalla Riserva di caccia di Danta di Cadore per la violazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 13 del GDPR, in quanto le immagini sono state rilevate senza idonea informativa e cartellonistica. Il sistema di videosorveglianza, sebbene destinato al monitoraggio della fauna selvatica e utilizzato in un'area impervia di 805 ettari con solo due/tre dispositivi, ha accidentalmente ripreso una persona fisica le cui immagini sono state successivamente utilizzate in un procedimento giudiziario. Il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00, tenendo conto della natura colposa della violazione, della platea circoscritta di interessati, dell'assenza di precedenti specifici e della piena collaborazione del titolare.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Una persona fisica (il reclamante) è stata ritratta dalle fototrappole; platea complessiva di interessati assai circoscritta data la vastità dell'area (805 ettari), il limitato numero di dispositivi (due/tre) e il loro raggio d'azione limitato a pochi metri
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Videosorveglianza; Obblighi informativi; Principio di trasparenza; Trattamento di dati biometrici mediante videosorveglianza; Assenza di base giuridica; Utilizzo di immagini in procedimenti giudiziali
Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza installato dalla Riserva per violazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 13 del GDPR. Ordina al titolare del trattamento il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00 entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione della controversia mediante pagamento della metà della sanzione (€ 500,00) entro i termini previsti dalla legge. Ingiunge al titolare, nel caso di riutilizzo dei dispositivi, di provvedere a segnalarli mediante opportuna cartellonistica. Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante e l'annotazione nel registro interno.
- avvenuta rimozione delle fototrappole e piena collaborazione con l'Autorità. Principi di effettività, proporzionalità e dissuasività
Anche nel caso di trattamenti mediante videosorveglianza con finalità non identificativa (come il monitoraggio della fauna selvatica), con raggio d'azione limitato e in aree di difficile accesso, rimane obbligatorio fornire l'informativa agli interessati mediante idonea cartellonistica, posizionata in modo visibile e intelligibile. L'accidentalità della ripresa di persone non esclude l'obbligo di informazione. Qualora le immagini vengono successivamente utilizzate in procedimenti giudiziali, il requisito della trasparenza diventa ancora più rilevante.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.