Action Fit s.r.l.
Ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante accerta che Action Fit s.r.l. ha inviato all'interessato almeno 6 comunicazioni di carattere commerciale via e-mail in assenza di consenso valido e nonostante l'espressa opposizione manifestata sia durante la stipula del contratto che successivamente. La Società ha altresì omesso di fornire riscontro alle istanze dell'interessato relative al diritto di opposizione e non ha risposto alla richiesta di informazioni del Garante. Comminate sanzioni pecuniarie per violazioni degli artt. 6, par. 1, lett. a), 12, 21, par. 2 del Regolamento e artt. 130, 157 del Codice Privacy.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1 interessato
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Comunicazioni di marketing; Consenso al trattamento; Diritto di opposizione; Comunicazioni elettroniche commerciali; Obblighi di risposta alle istanze dell'interessato; Obbligo di cooperazione con l'Autorità
Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato e delle condotte omissive dalla Società per violazione degli artt. 6, par. 1, lett. a), 12, 21, par. 2 GDPR e artt. 130, 157 Codice Privacy. Prescrive alla Società di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento mediante misure tecniche e organizzative idonee. Ordina l'interruzione di ogni tipo di trattamento dell'indirizzo di posta elettronica dell'interessato per finalità di carattere commerciale, tenendo conto della sua opposizione. Ordina alla Società di fornire riscontro all'interessato informandolo della registrazione del suo diniego alle comunicazioni commerciali via e-mail. Impone il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 3.930,00. Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante.
Per violazioni artt. 6, par. 1, lett. a), 12, 21, par. 2 GDPR e art. 130 Codice Privacy (sanzione € 2.050,00): natura e gravità del trattamento (invio di comunicazioni commerciali ripetute senza consenso valido e nonostante opposizione); natura dolosa non accertata, violazione imputabile a colpa; assenza di precedenti violazioni pertinenti; assenza di cooperazione con l'Autorità durante l'istruttoria; conoscenza dell'illecito in conseguenza di reclamo dell'interessato. Per violazione art. 157 Codice Privacy (sanzione € 1.880,00): natura e gravità bassa del trattamento (mancato riscontro alla richiesta di informazioni); natura dolosa non accertata, violazione imputabile a colpa; assenza di precedenti violazioni pertinenti; assenza di cooperazione con l'Autorità durante l'istruttoria.
Il consenso per l'invio di comunicazioni commerciali via e-mail deve essere esplicito, manifestato positivamente dall'interessato e comprovabile dal titolare del trattamento. La deroga prevista dall'art. 130, comma 2 Codice Privacy (che consente l'utilizzo dell'indirizzo e-mail acquisito in contesto di vendita di beni o servizi analoghi) non opera quando l'interessato ha espressamente opposto il trattamento e il titolare non ha fornito riscontro.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.