Art. 7 GDPR – Condizioni per il consenso
11 provvedimenti — 7 sanzioni, 0 pareri, 4 altro
Richiamato nell'archivio dal 16 gennaio 2026 al 3 luglio 2026.
Dove si trova nel GDPR
Principi
6 su 7 articoli richiamati · 270 provvedimenti- Art. 5 · Principi applicabili al trattamento di dati personali251 provvedimenti · 137 sanzioni · €75,3M
- Art. 6 · Liceità del trattamento148 provvedimenti · 88 sanzioni · €25,9M
- Art. 7 · Condizioni per il consenso11 provvedimenti · 7 sanzioni · €10,0M
- Art. 8 · Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione2 provvedimenti
- Art. 9 · Trattamento di categorie particolari di dati personali72 provvedimenti · 37 sanzioni · €708,5K
- Art. 10 · Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati17 provvedimenti · 5 sanzioni · €79,5K
- Art. 11 · Trattamento che non richiede l'identificazionenessun provvedimento nell’archivio
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Richiamato spesso insieme a
Negli stessi provvedimenti, gli articoli citati più spesso accanto all'art. 7.
I provvedimenti
03/07/2026
Ecogenia S.r.l.
Il Garante accerta violazioni significative di norme GDPR e del Codice Privacy relative al telemarketing non autorizzato verso numeri iscritti al RPO, difetti nel consenso e gestione dei diritti degli interessati, e controllo insufficiente sui partner commerciali. Irrogata sanzione pecuniaria di 125.000 euro con prescrizioni volte ad adeguare le attività promozionali alla normativa vigente. AI
23/07/2026
TIM S.p.A.
Il Garante accerta violazioni degli artt. 5, 6, 7, 12, 15-22, 24, 25, 28, 32 GDPR e art. 130 Codice Privacy da parte di TIM per il trattamento illecito di dati personali legato a comunicazioni promozionali non autorizzate e acquisizione di numerazioni telefoniche senza verifica della titolarità attraverso call center abusivi. Sono imposte misure correttive relative alle procedure di ricontatto, controllo dei partner e gestione dei diritti degli interessati. AI
18/06/2026
Altroconsumo Edizioni s.r.l.
Il Garante sanziona Altroconsumo Edizioni per invio di comunicazioni commerciali indesiderate senza idonea base giuridica, mancata osservanza del diritto di opposizione e mancata cooperazione con l'Autorità. Sanzione di 280.000 euro composta da 180.000 euro per le violazioni substantive e 100.000 euro per il mancato riscontro alle richieste di informazioni. AI
28/05/2026
Action Fit s.r.l.
Il Garante accerta che Action Fit s.r.l. ha inviato all'interessato almeno 6 comunicazioni di carattere commerciale via e-mail in assenza di consenso valido e nonostante l'espressa opposizione manifestata sia durante la stipula del contratto che successivamente. La Società ha altresì omesso di fornire riscontro alle istanze dell'interessato relative al diritto di opposizione e non ha risposto alla richiesta di informazioni del Garante. Comminate sanzioni pecuniarie per violazioni degli artt. 6, par. 1, lett. a), 12, 21, par. 2 del Regolamento e artt. 130, 157 del Codice Privacy. AI
14/05/2026
Energia Sostenibile S.r.l.
Il Garante dichiara illecito il trattamento effettuato da Energia Sostenibile S.r.l. nel contesto di attività di telemarketing e teleselling caratterizzate da contatti non autorizzati verso utenze iscritte al Registro Pubblico delle Opposizioni, mancata informativa agli interessati, utilizzo di numerazioni non registrate presso il Registro degli Operatori di Comunicazione, e inidoneo riscontro alle richieste di esercizio dei diritti. Impone l'adozione di misure adeguate per garantire la liceità della filiera del trattamento, la selezione di responsabili del trattamento con garanzie sufficienti e competenze adeguate, e una vigilanza effettiva sugli incaricati. Iroga una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00 e applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante. AI
29/04/2026
Nuova Corrente S.r.l.
Il Garante accerta il trattamento illecito effettuato da Nuova Corrente S.r.l., riconducibile a violazioni dei principi di base del trattamento, delle condizioni relative al consenso, dei diritti degli interessati e degli obblighi di accountability. La Società ha acquisito dati personali attraverso una catena di intermediari a partire dal portale offertegratis.com senza acquisire un valido consenso, ha utilizzato tali dati per finalità di telemarketing e ha fornito riscontro all'istanza di accesso ai dati soltanto in seguito alla richiesta dell'Autorità. Il Garante condanna la Società al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 e dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante. AI
17/04/2026
Attitude S.r.l.
Il Garante accerta la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR per il mancato riscontro a un'istanza di esercizio del diritto di accesso e rivolge un ammonimento ad Attitude S.r.l. Vengono archiviate le altre contestazioni relative agli artt. 5, 6, 7 GDPR e art. 130 Codice Privacy. Il titolare aveva adottato misure correttive in corso di procedimento, inclusa l'attivazione di una casella di posta dedicata alle richieste di diritti degli interessati. AI
17/04/2026
Istituto Ancelle della Compagnia della Regina dei Gigli
Il Garante sanziona l'Istituto scolastico per aver pubblicato immagini di minori su sito web e social media senza idoneo presupposto di liceità, violando artt. 5, 6 e 7 GDPR. L'Istituto ha rimosso i contenuti e implementato procedure correttive. La sanzione è ridotta considerando la natura scolastica dell'ente, l'assenza di precedenti violazioni e la cooperazione con l'Autorità. AI
17/04/2026
Fornitori dei servizi della società dell'informazione di cui all'art. 1
Il Garante adotta linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica. Le linee guida stabiliscono che l'utilizzo di pixel di tracciamento, immagini trasparenti di dimensioni molto ridotte inserite negli e-mail per monitorare l'apertura dei messaggi, è soggetto al consenso preventivo e informato dell'utente. È necessaria un'informativa chiara sulla finalità del tracciamento. Gli utenti devono poter revocare il consenso in modo agevole, anche in forma granulare, mediante link standardizzati nel footer dei messaggi. Per i trattamenti già in corso, è previsto un regime transitorio di 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'adeguamento. Sono raccomandate misure di privacy by design, quali la generazione di identificativi inintelligibili e non sequenziali associati agli indirizzi e-mail, mantenuti in layer separati della piattaforma. AI
L'articolo è collegato ai provvedimenti in cui compare tra gli articoli richiamati nella scheda di sintesi. Sintesi fattuali, non consulenza legale: per il testo fa fede la fonte ufficiale.
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