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Linee Guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica
Sintesi del provvedimento
Il Garante adotta linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica. Le linee guida stabiliscono che l'utilizzo di pixel di tracciamento, immagini trasparenti di dimensioni molto ridotte inserite negli e-mail per monitorare l'apertura dei messaggi, è soggetto al consenso preventivo e informato dell'utente. È necessaria un'informativa chiara sulla finalità del tracciamento. Gli utenti devono poter revocare il consenso in modo agevole, anche in forma granulare, mediante link standardizzati nel footer dei messaggi. Per i trattamenti già in corso, è previsto un regime transitorio di 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'adeguamento. Sono raccomandate misure di privacy by design, quali la generazione di identificativi inintelligibili e non sequenziali associati agli indirizzi e-mail, mantenuti in layer separati della piattaforma.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Potenzialmente indeterminato, riguarda tutti gli utenti che ricevono comunicazioni di posta elettronica con tracking pixel
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Trattamento di dati personali mediante tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, consenso preventivo degli utenti, diritto di revoca, informativa, privacy by design e by default, protezione della riservatezza della corrispondenza elettronica, applicazione del GDPR e della direttiva e-Privacy nel contesto del marketing digitale e della comunicazione commerciale online
Conseguenze — Il Garante adotta le presenti Linee Guida affinché i destinatari rispettino i principi di liceità, correttezza e trasparenza nella comunicazione agli interessati, acquisiscano il consenso preventivo e informato degli utenti per l'utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, garantiscano il diritto di revoca del consenso anche in forma granulare, e implementino misure di privacy by design e by default. Il Garante fissa un termine di 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il quale i soggetti tenuti devono conformarsi alle presenti linee guida. È disposta la trasmissione delle linee guida al Ministero della Giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
I tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica costituiscono strumenti occulti di tracciamento non identificabili dagli interessati, con caratteri di maggiore invasività. Il loro utilizzo implica il trasferimento e il monitoraggio di informazioni personali come l'indirizzo IP e i dati di accesso, mediante il download automatico di immagini trasparenti al momento dell'apertura del messaggio. La mancata consapevolezza dell'utente e l'assenza di controllo rappresentano i profili critici.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.