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Altro Doc. 10241943 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

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Linee Guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica

Dettaglio Adozione

Sintesi del provvedimento

Il Garante adotta linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica. Le linee guida stabiliscono che l'utilizzo di pixel di tracciamento, immagini trasparenti di dimensioni molto ridotte inserite negli e-mail per monitorare l'apertura dei messaggi, è soggetto al consenso preventivo e informato dell'utente. È necessaria un'informativa chiara sulla finalità del tracciamento. Gli utenti devono poter revocare il consenso in modo agevole, anche in forma granulare, mediante link standardizzati nel footer dei messaggi. Per i trattamenti già in corso, è previsto un regime transitorio di 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'adeguamento. Sono raccomandate misure di privacy by design, quali la generazione di identificativi inintelligibili e non sequenziali associati agli indirizzi e-mail, mantenuti in layer separati della piattaforma.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Garante per la protezione dei dati personali autorità competente che adotta le linee guida
Prof. Pasquale Stanzione presidente e relatore
Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni vicepresidente
Dott. Agostino Ghiglia componente
Dott. Luigi Montuori segretario generale
Fornitori di servizi e gestori di piattaforme destinatari delle linee guida tenuti all'adeguamento
Utenti e interessati titolari del diritto di consenso e revoca
Interessati coinvolti

Potenzialmente indeterminato, riguarda tutti gli utenti che ricevono comunicazioni di posta elettronica con tracking pixel

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5, par. 1, lett. a) GDPRart. 12 GDPRart. 25 GDPRart. 4, punto 11) GDPRart. 7 GDPRart. 7, par. 3 GDPRart. 122 Codice in materia di protezione dei dati personalidirettiva 2002/21/CEdirettiva 2002/58/CEdirettiva 2009/136/CEd.lgs. 30 giugno 2003, n. 196d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101d.lgs. 28 maggio 2012, n. 69art. 154-bis, comma 1, lett. a) Codiceart. 1, par. 1, punto (b) direttiva (EU) 2015/1535
Precedenti citati
Provvedimento del Garante n. 229 dell'8 maggio 2014 su modalità semplificate per informativa e consenso per uso dei cookieProvvedimento del Garante n. 161 del 19 marzo 2015 su trattamento di dati personali per profilazione onlineProvvedimento del Garante n. 231 del 10 giugno 2021 su cookie e altri strumenti di tracciamentoParere del WP29 n. 05/2014 del 10 aprile 2014 su tecniche di anonimizzazioneParere dell'EDPB n. 05/2019 del 12 marzo 2019 su interrelazioni tra direttiva e-Privacy e RegolamentoLinee Guida dell'EDPB 2/2023 del 7 ottobre 2024 su ambito di applicazione tecnico dell'art. 5, par. 3 della direttiva e-privacy

Lettura del caso

Temi affrontati — Trattamento di dati personali mediante tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, consenso preventivo degli utenti, diritto di revoca, informativa, privacy by design e by default, protezione della riservatezza della corrispondenza elettronica, applicazione del GDPR e della direttiva e-Privacy nel contesto del marketing digitale e della comunicazione commerciale online

Conseguenze — Il Garante adotta le presenti Linee Guida affinché i destinatari rispettino i principi di liceità, correttezza e trasparenza nella comunicazione agli interessati, acquisiscano il consenso preventivo e informato degli utenti per l'utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, garantiscano il diritto di revoca del consenso anche in forma granulare, e implementino misure di privacy by design e by default. Il Garante fissa un termine di 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il quale i soggetti tenuti devono conformarsi alle presenti linee guida. È disposta la trasmissione delle linee guida al Ministero della Giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Punto di attenzione

I tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica costituiscono strumenti occulti di tracciamento non identificabili dagli interessati, con caratteri di maggiore invasività. Il loro utilizzo implica il trasferimento e il monitoraggio di informazioni personali come l'indirizzo IP e i dati di accesso, mediante il download automatico di immagini trasparenti al momento dell'apertura del messaggio. La mancata consapevolezza dell'utente e l'assenza di controllo rappresentano i profili critici.

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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