Art. 122 Codice privacy – Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente
2 provvedimenti — 1 sanzione, 0 pareri, 1 altro
Richiamato nell'archivio 17 aprile 2026.
Dove si trova nel Codice
Comunicazioni elettroniche
3 su 15 articoli richiamati · 21 provvedimenti- Art. 121 · Servizi interessati e definizioni1 provvedimento · 1 sanzione · €1K
- Art. 122 · Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente2 provvedimenti · 1 sanzione · €12,5M
- Art. 123 · Dati relativi al trafficonessun provvedimento nell’archivio
- Art. 124 · Fatturazione dettagliatanessun provvedimento nell’archivio
- Art. 125 · Identificazione della lineanessun provvedimento nell’archivio
- Art. 126 · Dati relativi all'ubicazionenessun provvedimento nell’archivio
- Art. 127 · Chiamate di disturbo e di emergenzanessun provvedimento nell’archivio
- Art. 128 · Trasferimento automatico della chiamatanessun provvedimento nell’archivio
- Art. 129 · Elenchi dei contraentinessun provvedimento nell’archivio
- Art. 130 · Comunicazioni indesiderate19 provvedimenti · 12 sanzioni · €10,1M
- Art. 131 · Informazioni a contraenti e utentinessun provvedimento nell’archivio
- Art. 132 · Conservazione di dati di traffico per altre finalitànessun provvedimento nell’archivio
- Art. 132-bis · Procedure istituite dai fornitorinessun provvedimento nell’archivio
- Art. 132-ter · Sicurezza del trattamentonessun provvedimento nell’archivio
- Art. 132-quater · Informazioni sui rischinessun provvedimento nell’archivio
Tutta la mappa del Codice privacy → Testo ufficiale dell'art. 122 su Normattiva ↗
Richiamato spesso insieme a
Negli stessi provvedimenti, gli articoli citati più spesso accanto all'art. 122.
I provvedimenti
17/04/2026
Poste Italiane S.p.a.; Postepay S.p.a.
Il Garante accerta l'illiceità del trattamento dei dati personali degli utenti delle app Bancoposta e PostePay su Android, condotto tramite ThreatMetrix per monitorare software dannosi. Le violazioni riguardano assenza di valida base giuridica, mancanza di DPIA, insufficiente informativa e conservazione dati oltre i termini proporzionati. Sono ordinate l'interruzione dei trattamenti entro 10 giorni e l'individuazione di specifiche tempistiche di conservazione entro 30 giorni. AI
17/04/2026
Fornitori dei servizi della società dell'informazione di cui all'art. 1
Il Garante adotta linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica. Le linee guida stabiliscono che l'utilizzo di pixel di tracciamento, immagini trasparenti di dimensioni molto ridotte inserite negli e-mail per monitorare l'apertura dei messaggi, è soggetto al consenso preventivo e informato dell'utente. È necessaria un'informativa chiara sulla finalità del tracciamento. Gli utenti devono poter revocare il consenso in modo agevole, anche in forma granulare, mediante link standardizzati nel footer dei messaggi. Per i trattamenti già in corso, è previsto un regime transitorio di 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'adeguamento. Sono raccomandate misure di privacy by design, quali la generazione di identificativi inintelligibili e non sequenziali associati agli indirizzi e-mail, mantenuti in layer separati della piattaforma. AI
L'articolo è collegato ai provvedimenti in cui compare tra gli articoli richiamati nella scheda di sintesi. Sintesi fattuali, non consulenza legale: per il testo fa fede la fonte ufficiale.
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