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Sanzione Doc. 10241537 · 17/04/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Poste Italiane S.p.a.; Postepay S.p.a.

ordinanza ingiunzione con sanzione pecuniaria

Importo sanzione €12,5M

Sintesi del provvedimento

Il Garante accerta l'illiceità del trattamento dei dati personali degli utenti delle app Bancoposta e PostePay su Android, condotto tramite ThreatMetrix per monitorare software dannosi. Le violazioni riguardano assenza di valida base giuridica, mancanza di DPIA, insufficiente informativa e conservazione dati oltre i termini proporzionati. Sono ordinate l'interruzione dei trattamenti entro 10 giorni e l'individuazione di specifiche tempistiche di conservazione entro 30 giorni.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Poste Italiane S.p.a. contitolare del trattamento
Postepay S.p.a. contitolare del trattamento
ThreatMetrix (tramite fornitore) responsabile esterno per il trattamento tramite applicativo antifrode
utenti delle app Bancoposta e PostePay interessati al trattamento
AGCM autorità parallela con procedimento in materia di pratiche commerciali scorrette
Interessati coinvolti

140 segnalazioni e 12 reclami ricevuti da aprile e maggio 2024; numero complessivo degli utenti delle app Bancoposta e PostePay su Android non precisato nel testo

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5 GDPRart. 6 GDPRart. 13 GDPRart. 25 GDPRart. 28 GDPRart. 32 GDPRart. 35 GDPRart. 57 GDPRart. 58 GDPRart. 78 GDPRart. 83 GDPRart. 122 Codice Privacyart. 154-bis Codice Privacyart. 157 Codice Privacydirettiva UE 2015/2366regolamento delegato UE 2018/389

Lettura del caso

Temi affrontati — Violazione della base giuridica e dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione nel trattamento di dati dispositivo per rilevazione malware

Conseguenze — Poste Italiane e Postepay devono interrompere i trattamenti tramite ThreatMetrix relativi alla raccolta di dati su app installate/in esecuzione entro 10 giorni dalla notifica; individuare specifiche tempistiche di conservazione dati coerenti con il principio di limitazione entro 30 giorni; comunicare all'Autorità le iniziative intraprese entro 30 giorni con documentazione adeguata; mancato riscontro comporta applicazione di sanzione amministrativa ex art. 83, par. 5, lett. e) GDPR.

Fattori di ponderazione

Assenza di valida base giuridica ex art. 6 GDPR; mancanza di valutazione di impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 GDPR; violazione del principio di minimizzazione dei dati ex art. 5, par. 1, lett. c) GDPR; conservazione dati oltre i 24 mesi della piattaforma PIAF per ulteriori 4 mesi in violazione del principio di limitazione della conservazione ex art. 5, par. 1, lett. e) GDPR; informativa incompleta ex art. 13 GDPR; assenza di misure tecniche e organizzative adeguate ex art. 32 GDPR; numero significativo di segnalazioni (140) e reclami (12) ricevuti.

Punto di attenzione

La sicurezza antifrode non legittima il trattamento di dati device senza base giuridica; la conservazione dati deve essere definita ex ante e comunicata agli interessati, non prolungata per fini statistici senza preventiva formalizzazione.

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Poste Italiane S.p.a.; Postepay S.p.a.: sanzione Garante Privacy da €12,5M

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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