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Argomento

E-mail promozionali

7 provvedimenti — 6 sanzioni, 0 pareri, 1 altro

Sanzione Doc. 10275035
14/07/2026

Lusha Systems Inc.

Il Garante sanziona Lusha Systems Inc. per illecito trattamento dei dati personali di circa XX interessati italiani, acquisiti senza adeguata base giuridica tramite raccolta da fonti pubbliche e archiviate in database commerciale B2B. La Società ha violato i principi di liceità, trasparenza e minimizzazione dei dati, nonché l'obbligo di informativa, oltre a realizzare un monitoraggio strutturale del comportamento lavorativo degli interessati. AI

€2M Leggi l'approfondimento
Sanzione Doc. 10263918
14/05/2026

Ditta individuale Francesco Gagliardi

Il Garante accerta violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali nella condotta della ditta Francesco Gagliardi, che ha effettuato attività di marketing tramite invio di comunicazioni promozionali a oltre 2.500 destinatari sulla base di dati personali acquisiti dalla piattaforma Apollo, senza adeguata base giuridica né informazione preventiva agli interessati. AI

€1,5K Leggi l'approfondimento
Sanzione Doc. 10262367
14/05/2026

FeGi M&A Services s.r.l.

Il Garante dichiara illecito il trattamento di dati personali effettuato dalla FeGi M&A Services s.r.l. mediante acquisizione da piattaforma Lusha di circa 700 numeri telefonici e 400 indirizzi e-mail per finalità di marketing e telemarketing, in assenza di idonea base giuridica, valido consenso e informativa agli interessati. Impone il divieto di trattamento dei dati acquisiti in violazione e la loro cancellazione, nonché il pagamento di una sanzione amministrativa di € 1.000,00. AI

€1K Leggi l'approfondimento
Sanzione Doc. 10262105
14/05/2026

Ventive S.r.l.

Il Garante dichiara illecito e iroga sanzione amministrativa di € 4.000,00 a Ventive S.r.l. per aver effettuato trattamenti di dati personali per finalità di marketing mediante acquisizione di circa 300 contatti dalla piattaforma Lusha in assenza di idonea base giuridica e di adeguata informazione agli interessati, violando i principi di liceità, correttezza e trasparenza. AI

€4K Leggi l'approfondimento
Altro Doc. 10241943
17/04/2026

Fornitori dei servizi della società dell'informazione di cui all'art. 1

Il Garante adotta linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica. Le linee guida stabiliscono che l'utilizzo di pixel di tracciamento, immagini trasparenti di dimensioni molto ridotte inserite negli e-mail per monitorare l'apertura dei messaggi, è soggetto al consenso preventivo e informato dell'utente. È necessaria un'informativa chiara sulla finalità del tracciamento. Gli utenti devono poter revocare il consenso in modo agevole, anche in forma granulare, mediante link standardizzati nel footer dei messaggi. Per i trattamenti già in corso, è previsto un regime transitorio di 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'adeguamento. Sono raccomandate misure di privacy by design, quali la generazione di identificativi inintelligibili e non sequenziali associati agli indirizzi e-mail, mantenuti in layer separati della piattaforma. AI

Adozione Leggi l'approfondimento
Sanzione Doc. 10227039
12/02/2026

Bressanelli Galli Gelpi Porta & C. S.r.l.

Il Garante ha sanzionato la società per invio di comunicazioni commerciali senza valido consenso e omesso riscontro al diritto di accesso. La società, qualificata come autonomo titolare del trattamento, ha riutilizzato dati raccolti in qualità di responsabile per finalità promozionali senza istruzioni del titolare originario e in contrasto con le sue direttive. È stata imposta sanzione di 15.000 euro e divieti di trattamento per finalità ulteriori o promozionali senza consenso. AI

€15K Leggi l'approfondimento
Sanzione Doc. 10224627
12/02/2026

Sportitalia Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. (GetFIT)

Il Garante ha accertato violazioni del Codice Privacy e GDPR da parte di Sportitalia relative al mancato riscontro a richiesta di informazioni, all'errato trattamento della richiesta di cancellazione e all'invio continuato di comunicazioni commerciali nonostante opposizione dell'interessato. La Società ha omesso di allineare automaticamente i dati nel CRM con le piattaforme di email marketing, causando reinvii non autorizzati. È stata irrogata sanzione di 30.000 euro con obbligo di pagamento entro 30 giorni, con possibilità di definizione ridotta a 15.000 euro. AI

€30K Leggi l'approfondimento

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