FeGi M&A Services s.r.l.
Ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante dichiara illecito il trattamento di dati personali effettuato dalla FeGi M&A Services s.r.l. mediante acquisizione da piattaforma Lusha di circa 700 numeri telefonici e 400 indirizzi e-mail per finalità di marketing e telemarketing, in assenza di idonea base giuridica, valido consenso e informativa agli interessati. Impone il divieto di trattamento dei dati acquisiti in violazione e la loro cancellazione, nonché il pagamento di una sanzione amministrativa di € 1.000,00.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Centinaia di interessati; nello specifico, acquisiti circa 700 contatti telefonici e 400 indirizzi e-mail, solo una parte dei quali effettivamente utilizzati per contatti diretti
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Trattamento illegittimo di dati personali per finalità di marketing e telemarketing in assenza di consenso, base giuridica e informativa agli interessati; violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza
Conseguenze — Il Garante dichiara illecito il trattamento effettuato dalla FeGi M&A Services s.r.l.; impone il divieto di trattamento dei dati personali acquisiti in assenza di valido consenso e informazione; ordina la cancellazione di tali dati fatti salvi quelli necessari per altri trattamenti leciti; iroga una sanzione amministrativa di € 1.000,00 con possibilità di definizione della controversia entro 30 giorni mediante adempimento delle prescrizioni e pagamento di € 500,00; dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale come sanzione accessoria.
- gravità delle violazioni relative ad attività di marketing in assenza di condizione di liceità e informazione, reiterazione della condotta nei confronti di centinaia di interessati
- carattere gravemente colposo della condotta del titolare che ha omesso i necessari accorgimenti nonostante la disciplina sia rimasta invariata e sia stata oggetto di chiarimenti dal 2013. Fattori
- assenza di precedenti provvedimenti correttivi o sanzionatori da parte del Garante
- trattamento non riguardante categorie particolari di dati personali
- ridotte dimensioni e disponibilità economiche del titolare
- importo del fatturato pari a zero
Il principio di accountability comporta l'obbligo del titolare del trattamento di esercitare un potere di controllo sulla liceità della raccolta anche quando affida l'acquisizione di dati a soggetti terzi fornitori di liste e contatti, senza poter delegare completamente tale responsabilità.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.