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Sanzione Doc. 10262367 · 14/05/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

FeGi M&A Services s.r.l.

Ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €1K

Sintesi del provvedimento

Il Garante dichiara illecito il trattamento di dati personali effettuato dalla FeGi M&A Services s.r.l. mediante acquisizione da piattaforma Lusha di circa 700 numeri telefonici e 400 indirizzi e-mail per finalità di marketing e telemarketing, in assenza di idonea base giuridica, valido consenso e informativa agli interessati. Impone il divieto di trattamento dei dati acquisiti in violazione e la loro cancellazione, nonché il pagamento di una sanzione amministrativa di € 1.000,00.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

FeGi M&A Services s.r.l. titolare del trattamento
Interessati coinvolti

Centinaia di interessati; nello specifico, acquisiti circa 700 contatti telefonici e 400 indirizzi e-mail, solo una parte dei quali effettivamente utilizzati per contatti diretti

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5, par. 1, lett. a) GDPRart. 14 GDPRart. 57, par. 1, lett. a) GDPRart. 58, par. 2, lett. f) GDPRart. 58, par. 2, lett. g) GDPRart. 83, par. 1 GDPRart. 83, par. 2 GDPRart. 83, par. 3 GDPRart. 83, par. 5 GDPRart. 130, commi 2, 3 e 3-bis Codice Privacyart. 121, comma 1-bis, lett. f) e g) Codice Privacyart. 157 Codice Privacyart. 166, comma 5 Codice Privacyart. 166, comma 7 Codice Privacyart. 166, comma 8 Codice Privacyart. 168 Codice Privacyart. 78 GDPRart. 152 Codice PrivacyDirettiva 2002/58/CE
Precedenti citati
Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013 (prov. n. 330, doc. web n. 2542348)

Lettura del caso

Temi affrontati — Trattamento illegittimo di dati personali per finalità di marketing e telemarketing in assenza di consenso, base giuridica e informativa agli interessati; violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza

Conseguenze — Il Garante dichiara illecito il trattamento effettuato dalla FeGi M&A Services s.r.l.; impone il divieto di trattamento dei dati personali acquisiti in assenza di valido consenso e informazione; ordina la cancellazione di tali dati fatti salvi quelli necessari per altri trattamenti leciti; iroga una sanzione amministrativa di € 1.000,00 con possibilità di definizione della controversia entro 30 giorni mediante adempimento delle prescrizioni e pagamento di € 500,00; dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale come sanzione accessoria.

Fattori di ponderazione
Aggravanti
  • gravità delle violazioni relative ad attività di marketing in assenza di condizione di liceità e informazione, reiterazione della condotta nei confronti di centinaia di interessati
  • carattere gravemente colposo della condotta del titolare che ha omesso i necessari accorgimenti nonostante la disciplina sia rimasta invariata e sia stata oggetto di chiarimenti dal 2013. Fattori
Attenuanti
  • assenza di precedenti provvedimenti correttivi o sanzionatori da parte del Garante
  • trattamento non riguardante categorie particolari di dati personali
  • ridotte dimensioni e disponibilità economiche del titolare
  • importo del fatturato pari a zero
Punto di attenzione

Il principio di accountability comporta l'obbligo del titolare del trattamento di esercitare un potere di controllo sulla liceità della raccolta anche quando affida l'acquisizione di dati a soggetti terzi fornitori di liste e contatti, senza poter delegare completamente tale responsabilità.

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FeGi M&A Services s.r.l.: sanzione Garante Privacy da €1K · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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