Nuova Corrente S.r.l.
Ordinanza di ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante accerta il trattamento illecito effettuato da Nuova Corrente S.r.l., riconducibile a violazioni dei principi di base del trattamento, delle condizioni relative al consenso, dei diritti degli interessati e degli obblighi di accountability. La Società ha acquisito dati personali attraverso una catena di intermediari a partire dal portale offertegratis.com senza acquisire un valido consenso, ha utilizzato tali dati per finalità di telemarketing e ha fornito riscontro all'istanza di accesso ai dati soltanto in seguito alla richiesta dell'Autorità. Il Garante condanna la Società al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 e dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Almeno uno (la riclamante signora Ferrario)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Telemarketing, comunicazioni indesiderate, acquisizione del consenso, diritti degli interessati, accountability, trasparenza del trattamento, responsabilità del titolare
Conseguenze — Il Garante dichiara illecito il trattamento effettuato da Nuova Corrente S.r.l. Ordina al soggetto di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, con facoltà di definire la controversia mediante pagamento di euro 7.500,00 entro 30 giorni. Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante quale sanzione accessoria e l'annotazione nel registro interno relativo alle violazioni e alle misure adottate.
- attenuante)
- categorie di dati personali interessate dalla violazione consistenti in dati di natura comune (fattore attenuante)
- principi di effettività, proporzionalità e dissuasività
- necessario bilanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa
- impatto economico della sanzione sulle esigenze organizzative e funzionali della Società
Illiceità dell'acquisizione del consenso tramite portale web offertegratis.com gestito da società terza bulgara, con catena di intermediari che rende opaca l'origine e la finalità della raccolta dati; formulazioni di consenso sovrapponibili e potenzialmente ambigue; mancata risposta tempestiva alla richiesta di accesso ai dati da parte della Società fino alla richiesta formale dell'Autorità; violazione del principio di accountability nella gestione dei dati acquisiti da intermediari; necessità di vigilanza sul telemarketing e.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.