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Prescrizione Doc. 10236228 · 26/02/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

S.M. Trattamento Acqua di XX

provvedimento di prescrizione e dichiarazione di illiceità

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante dichiara illeciti i trattamenti di dati personali effettuati da S.M. Trattamento Acqua per finalità promozionali in assenza di base giuridica idonea, senza adeguato consenso e in violazione del diritto di accesso. Ingiunge al titolare di completare l'adozione di misure organizzative e tecniche per conformare le attività promozionali alla normativa vigente, inclusa la verifica dei partner commerciali e la corretta individuazione dei ruoli soggettivi.

La massima
Il titolare del trattamento è responsabile della liceità della base giuridica sottesa al telemarketing promozionale, indipendentemente dalla dichiarazione di copertura privacy formulata dal fornitore di dati.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

S.M. Trattamento Acqua titolare del trattamento
Flamel S.r.l. responsabile del trattamento
Wonderlead Global LTD fornitore di dati personali
interessato reclamante interessato il cui diritto di accesso non è stato riscontrato
Interessati coinvolti

almeno due soggetti riclamanti, esteso potenzialmente a tutte le anagrafiche trattate nell'ambito del contratto sottoscritto con Flamel

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5 GDPRart. 6 GDPRart. 7 GDPRart. 12 GDPRart. 15 GDPRart. 16 GDPRart. 17 GDPRart. 18 GDPRart. 19 GDPRart. 20 GDPRart. 21 GDPRart. 22 GDPRart. 24 GDPRart. 28 GDPRart. 57 GDPRart. 58 GDPRart. 78 GDPRart. 82 GDPRart. 83 GDPRart. 130 Codice Privacyart. 152 Codice Privacyart. 154-bis Codice Privacyart. 157 Codice Privacyart. 166 Codice Privacyd.lgs. 30 giugno 2003, n. 196d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Precedenti citati
provvedimento 23 ottobre 2025, n. 635

Lettura del caso

Temi affrontati — trattamento dati personali per telemarketing senza base giuridica e consenso valido

Conseguenze — Dichiarazione di illiceità dei trattamenti; ingiungere al titolare entro trenta giorni di completare l'adozione di misure idonee a garantire che le attività promozionali siano conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali, incluse verifiche sui partner commerciali e corretta individuazione dei ruoli soggettivi; comunicazione all'Autorità delle iniziative intraprese entro trenta giorni; mancato adempimento comporta applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 83, par. 5, GDPR; pubblicazione del provvedimento; annotazione nel registro interno dell'Autorità.

Punto di attenzione

Verificare sempre la legittimità della base giuridica per trattamenti promozionali; responsabilità diretta nella scelta e controllo dei fornitori di dati; rispondere prontamente alle istanze di diritti ex art. 15 GDPR.

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

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S.M. Trattamento Acqua di XX: prescrizione Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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