Provvedimenti Garante PrivacyMonitoraggio indipendente
Sanzione Doc. 10290524 · 03/07/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Ecogenia S.r.l.

ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d) e art. 83 GDPR

Importo sanzione €125K

Sintesi del provvedimento

Il Garante accerta violazioni significative di norme GDPR e del Codice Privacy relative al telemarketing non autorizzato verso numeri iscritti al RPO, difetti nel consenso e gestione dei diritti degli interessati, e controllo insufficiente sui partner commerciali. Irrogata sanzione pecuniaria di 125.000 euro con prescrizioni volte ad adeguare le attività promozionali alla normativa vigente.

La massima
Il titolare del trattamento risponde in solido delle violazioni commesse dai partner commerciali nella catena di subappalto; il controllo dei fornitori è obbligo inderogabile di accountability anche per il telemarketing.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Ecogenia S.r.l. titolare del trattamento
Digilab S.r.l. fornitori di anagrafiche
Wave Leads S.r.l. fornitori di anagrafiche
Underdogs Group S.r.l. fornitori di anagrafiche
Dynamic Web Europe Ltd titolare dei portali di raccolta dati
Wonderlead Global Ltd titolare dei portali di raccolta dati
LEEDIA S.r.l. partner commerciale
C.T.R. S.r.l. fornitore di servizi di call center
Garante per la protezione dei dati personali autorità di controllo
Interessati coinvolti

numerosi soggetti interessati, almeno 41 fascicoli di segnalazione documentati

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5 GDPRart. 6 GDPRart. 7 GDPRart. 12 GDPRart. 15 GDPRart. 16 GDPRart. 17 GDPRart. 18 GDPRart. 19 GDPRart. 20 GDPRart. 21 GDPRart. 22 GDPRart. 24 GDPRart. 28 GDPRart. 57 GDPRart. 58 GDPRart. 83 GDPRart. 130 Codice Privacyart. 152 Codice Privacyart. 154-bis Codice Privacyart. 157 Codice Privacyart. 166 Codice Privacy

Lettura del caso

Temi affrontati — Telemarketing non autorizzato, violazione consenso, difetto di accountability

Conseguenze — Ecogenia è prescritta di: (1) adottare misure adeguate per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali qualora intenda riattivare il canale voce; (2) garantire la corretta gestione delle istanze di esercizio dei diritti anche durante contatti promozionali; (3) garantire il corretto adempimento degli obblighi ex art. 28 GDPR con specifico riferimento alle procedure di selezione e controllo dei partner. La società deve comunicare al Garante le iniziative intraprese entro 30 giorni dalla notifica. È inoltre ordinato il pagamento della sanzione entro 30 giorni, con facoltà di definizione agevolata al 50% entro il termine previsto per il ricorso. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito del Garante.

Fattori di ponderazione

Gravità alta della violazione; carattere colposo; numerosi precedenti provvedimenti del Garante in materia di telemarketing negli ultimi cinque anni; dati di natura comune; misure correttive adottate nel corso del procedimento; assenza di precedenti violazioni pertinenti; grado di cooperazione con l'Autorità; volume d'affari inferiore a 500 milioni di euro; condizioni economiche della società

Punto di attenzione

Verificare che i partner commerciali operino in conformità al GDPR; controllare la gestione dei consensi e il rispetto del RPO; addestrare gli operatori sulla corretta gestione delle richieste di diritti durante contatti promozionali.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

Leggi il provvedimento ufficiale ↗

Condividi questo provvedimento

Ecogenia S.r.l.: sanzione Garante Privacy da €125K · PGP

provvedimentigaranteprivacy.it

Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

Gioco di cultura privacy

Privacy, autorità e provvedimenti: quanto li conosci?

10 domande a risposta multipla tra funzionamento del Garante e casi reali dell'archivio, con una spiegazione dopo ogni risposta.

Fai il quiz →