Altroconsumo Edizioni s.r.l.
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante sanziona Altroconsumo Edizioni per invio di comunicazioni commerciali indesiderate senza idonea base giuridica, mancata osservanza del diritto di opposizione e mancata cooperazione con l'Autorità. Sanzione di 280.000 euro composta da 180.000 euro per le violazioni substantive e 100.000 euro per il mancato riscontro alle richieste di informazioni.
Il titolare del trattamento non può fondare il marketing su una base giuridica illegittima solo perché l'interessato ha visitato il sito senza confermare l'iscrizione.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
almeno uno (ricorrente), con potenziale platea di ulteriori interessati trattati dalla società per finalità di marketing
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — comunicazioni commerciali indesiderate, base giuridica illegittima, diritto di opposizione
Conseguenze — Prescrizione di conformare i trattamenti alle disposizioni del GDPR, utilizzando art. 6 par. 1 lett. b) solo se l'interessato ha confermato il proprio account, cessando il trattamento di chi non lo ha fatto; obbligo di adottare misure tecniche e organizzative per facilitare l'esercizio dei diritti e soddisfare senza ingiustificato ritardo le istanze di opposizione; obbligo di comunicare all'Autorità entro 30 giorni le iniziative intraprese; pagamento di 280.000 euro entro 30 giorni dalla notifica, con facoltà di definizione transattiva al 50% dell'importo entro termini di legge; pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito del Garante.
Gravità medio-alta della violazione; pluralità di violazioni (trattamento senza base legittima, inosservanza diritto di opposizione, mancata cooperazione); precedente sanzione della medesima società per violazione simile (provvedimento n. 823 del 19 dicembre 2024); assenza di cooperazione con l'Autorità durante l'istruttoria; conoscenza della violazione tramite reclamo dell'interessato; natura gravemente colposa della condotta (mancato riscontro); assenza di precedenti violazioni pertinenti per la violazione dell'art. 157 del Codice.
Il cambio di DPO non esonera dalla cooperazione con l'Autorità: comunicare tempestivamente le difficoltà interne è essenziale per evitare gravi sanzioni accessorie.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.