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Sanzione Doc. 10262507 · 14/05/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Energia Sostenibile S.r.l.

Ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €100K

Sintesi del provvedimento

Il Garante dichiara illecito il trattamento effettuato da Energia Sostenibile S.r.l. nel contesto di attività di telemarketing e teleselling caratterizzate da contatti non autorizzati verso utenze iscritte al Registro Pubblico delle Opposizioni, mancata informativa agli interessati, utilizzo di numerazioni non registrate presso il Registro degli Operatori di Comunicazione, e inidoneo riscontro alle richieste di esercizio dei diritti. Impone l'adozione di misure adeguate per garantire la liceità della filiera del trattamento, la selezione di responsabili del trattamento con garanzie sufficienti e competenze adeguate, e una vigilanza effettiva sugli incaricati. Iroga una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00 e applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Energia Sostenibile S.r.l. titolare del trattamento
AEF 2G S.r.l.s. responsabile del trattamento per attività di telemarketing e teleselling
TOP CONTACT ITALIA S.r.l. responsabile del trattamento per attività di telemarketing e teleselling
Eco Energy soggetto esterno che ha acquisito dati personali autonomamente in attività promozionale
Pasquale Stanzione Presidente del Garante
Ginevra Cerrina Feroni Vicepresidente del Garante e Relatore
Agostino Ghiglia Componente del Garante
Luigi Montuori Segretario generale del Garante
Interessati coinvolti

Un reclamo e oltre trenta segnalazioni pervenute tra maggio 2024 e luglio 2025; ulteriori segnalazioni del medesimo tenore e contenuto pervenute nel corso del procedimento

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 7 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 15 GDPR, art. 24 GDPR, art. 28 GDPR, art. 57 GDPR, art. 58 GDPR, art. 78 GDPR, art. 83 GDPR, art. 130 Codice Privacy, art. 152 Codice Privacy, art. 154-bis Codice Privacy, art. 157 Codice Privacy, art. 166 Codice Privacy, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, Regolamento Garante n. 1/2000, Regolamento Garante n. 1/2019
Precedenti citati
Provvedimento del 29 aprile 2025 [10145986]Provvedimento del 29 aprile 2025 [10146517]numerosi provvedimenti del Garante adottati negli ultimi cinque anni in materia di telemarketing che hanno compiutamente preso in esame i molteplici elementi di criticità

Lettura del caso

Temi affrontati — Telemarketing e teleselling; violazioni dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali; mancato rispetto del diritto di opposizione iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni; mancata informativa agli interessati; utilizzo di numerazioni non registrate presso il Registro degli Operatori di Comunicazione; inadeguato monitoraggio dei responsabili del trattamento; esercizio dei diritti dell'interessato

Conseguenze — Il Garante dichiara illecito il trattamento effettuato da Energia Sostenibile S.r.l. e impone l'adozione di misure adeguate a garantire la liceità di tutta la filiera del trattamento dal contatto al contratto, la selezione di responsabili del trattamento con garanzie sufficienti e competenze adeguate in materia di protezione dei dati personali, e l'effettiva vigilanza sull'operato dei responsabili incaricati. Ingiunge la comunicazione all'Autorità nel termine di trenta giorni delle iniziative intraprese per l'attuazione delle misure imposte. Ordina il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00, con facoltà di definizione della controversia nel termine di trenta giorni mediante pagamento della metà della sanzione e adempimento delle prescrizioni impartite. Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno dell'Autorità.

Fattori di ponderazione

Gravità delle violazioni in riferimento al telemarketing e alle numerose indicazioni fornite dal Garante negli ultimi cinque anni per adeguare i trattamenti alla normativa vigente (art. 83, par. 2, lett. a GDPR); assenza di precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e GDPR); grado di cooperazione con l'Autorità di controllo al fine di porre rimedio alle violazioni (art. 83, par. 2, lett. f GDPR); categorie di dati personali interessate dalla violazione costituite da dati di natura comune (art. 83, par. 2, lett. g GDPR); principi di effettività, proporzionalità e dissuasività previsti dall'art. 83, par. 1 GDPR; bilanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa; necessità di limitare l'impatto economico della sanzione sulle esigenze organizzative e funzionali della Società; fatturato di Energia Sostenibile acquisito dalle informazioni economiche e tributarie

Punto di attenzione

Criticità nella gestione delle attività di telemarketing mediante responsabili del trattamento: utilizzo di numerazioni non registrate presso il Registro degli Operatori di Comunicazione, mancato rispetto delle iscrizioni al Registro Pubblico delle Opposizioni, contatti con utenze già clienti della società per cui il recesso era stato esercitato, mancata informativa circa l'identità del chiamante e del soggetto nel cui interesse è effettuata la chiamata, mancato riscontro alle istanze di esercizio dei diritti.

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Energia Sostenibile S.r.l.: sanzione Garante Privacy da €100K · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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