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Sanzione Doc. 10259701 · 28/05/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

AgID – Agenzia per l'Italia digitale

Ordinanza ingiunzione

Importo sanzione €55K

Sintesi del provvedimento

Il Garante accerta violazioni dell'art. 5 parr. 1 lett. a) e b), e 2, e degli artt. 12, 14 e 25 del GDPR per omesso assolvimento degli obblighi informativi nei confronti dei professionisti relativamente al trasferimento dei domicili digitali dall'INI-PEC all'INAD. Le informazioni adeguate sono state introdotte solo nell'estate del 2025, a due anni dall'avvio dei trattamenti. Iroga sanzione di euro 55.000.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

AgID – Agenzia per l'Italia digitale titolare del trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito dell'INAD
Infocamere S.c.p.A. responsabile del trattamento (processor) per la gestione dell'indice
Luigi Montuori segretario generale del Garante
Pasquale Stanzione presidente del Garante
Ginevra Cerrina Feroni vicepresidente del Garante
Agostino Ghiglia componente e relatore del Garante
Interessati coinvolti

Tutti i professionisti i cui domicili digitali erano pubblicati sull'INI-PEC e trasferiti all'INAD

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5 par. 1 lett. a) GDPR, art. 5 par. 1 lett. b) GDPR, art. 5 par. 2 GDPR, art. 12 GDPR, art. 14 GDPR, art. 25 GDPR, art. 58 par. 2 lett. i) GDPR, art. 83 par. 2 lett. a) GDPR, art. 83 par. 2 lett. b) GDPR, art. 83 par. 2 lett. c) GDPR, art. 83 par. 2 lett. d) GDPR, art. 83 par. 2 lett. e) GDPR, art. 83 par. 2 lett. f) GDPR, art. 83 par. 2 lett. g) GDPR, art. 83 par. 2 lett. k) GDPR, art. 83 par. 3 GDPR, art. 83 par. 5 GDPR, art. 83 GDPR, art. 78 GDPR, art. 3-bis CAD, art. 6-bis CAD, art. 6-quater CAD, art. 6-quinquies CAD, art. 7 marzo 2005 n. 82 CAD, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), art. 152 Codice Privacy, art. 154-bis comma 3 Codice Privacy, art. 157 Codice Privacy, art. 166 comma 7 Codice Privacy, art. 166 comma 8 Codice Privacy, art. 27 l. 689/1981, d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, art. 15 reg. Garante n. 1/2000, art. 16 comma 1 reg. Garante n. 1/2019, art. 17 reg. Garante n. 1/2019, art. 37 reg. Garante n. 1/2019
Precedenti citati
Provvedimento Garante n. 288 del 22 luglio 2021 (doc. web n. 9690742) relativo al parere sulle Linee guida INAD adottate da AgID con determinazione direttoriale n. 529/2021 del 15 settembre 2021Determinazione direttoriale AgID n. 188 dell'8 agosto 2023 concernente modifiche alle Linee guida INADGuidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR adottate dal Comitato il 23 maggio 2023

Lettura del caso

Temi affrontati — Obblighi informativi nei confronti degli interessati; diritto di accesso ai dati personali; trasparenza del trattamento; principi di liceità, correttezza e trasparenza; privacy by design e by default; publicazione di domicili digitali professionali in banca dati pubblica; mancata informazione preventiva sugli usi ulteriori dei dati

Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità dei trattamenti di dati personali effettuati da AgID per violazione dell'art. 5 parr. 1 lett. a) e b) e 2, e degli artt. 12, 14 e 25 del GDPR. Iroga sanzione amministrativa pecuniaria di euro 55.000. Ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, con facoltà di definizione in via transattiva mediante pagamento della metà della sanzione (euro 27.500) entro 30 giorni. Ordina la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante e l'annotazione delle violazioni nel registro interno dell'Autorità.

Fattori di ponderazione

Natura, gravità e durata delle violazioni: le violazioni hanno riguardato i domicili digitali professionali di tutti i professionisti censiti nell'INI-PEC, pubblicati sull'INAD senza piena consapevolezza dei titolari; misure informative adeguate introdotte solo nell'agosto 2025, a due anni dall'avvio dei trattamenti; obbligo informativo stabilito nelle linee guida AdID; reclami e segnalazioni ricevuti con lamentele di conseguenze negative inclusa ricezione di notifiche impattanti i diritti degli interessati su caselle PEC non gestite. Carattere colposo delle violazioni: AgID ritenuto sufficiente assolvere obblighi informativi mediante diversi canali. Livello di gravità: medio secondo Guidelines 04/2022. Fattori favorevoli: AgID non ha commesso precedenti violazioni pertinenti; all'epoca aveva posto in essere campagne comunicative, ancorché non individualizzate; tardivamente ha adottato misure mitigative coordinandosi con il Ministero e gli Ordini professionali; difficoltà finanziarie e organizzative rappresentate nel procedimento.

Punto di attenzione

Mancanza di informazioni adeguate e preventive agli interessati per il trasferimento automatico dei domicili digitali professionali dall'INI-PEC all'INAD; ritardo di circa due anni nell'adozione di misure informative idonee; ricezione di notifiche di rilevante impatto sui diritti su caselle PEC non gestite da professionisti privi di consapevolezza dell'utilizzo per fini pubblici; affidamento eccessivo su campagne comunicative generalizzate piuttosto che informazione individualizzata agli interessati; errore materiale nella indicazione del service provider al.

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AgID – Agenzia per l'Italia digitale: sanzione Garante Privacy da €55K

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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