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Parere Doc. 10267221 · 18/06/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente)

Parere del Garante

Esito parere Favorevole

Sintesi del provvedimento

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di deliberazione ARERA relativo al riconoscimento del contributo straordinario volontario per clienti domestici non titolari del bonus sociale per gli anni 2026-2027. Il parere è stato formulato dopo interlocuzioni informali che hanno reso conforme il trattamento dei dati personali alla normativa sulla protezione dei dati, garantendo minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, non reidentificabilità degli interessati e corretta informazione trasparente ai clienti.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

ARERA titolare del trattamento, definisce modalità applicative del contributo straordinario volontario, riceve dati da INPS tramite SII, individua forniture aventi diritto, trasmette dati alle controparti commerciali aderenti, monitora l'applicazione del contributo
INPS trasmette ad ARERA (tramite SII) elenco nuclei familiari ISEE suddiviso in tre classi di agevolazione e informazioni su DSU
Acquirente Unico S.p.A. (AU) gestore del Sistema informativo integrato (SII), responsabile del trattamento di ARERA ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, verifica requisiti, predispone modalità di adesione, trasmette dati alle controparti commerciali, riceve rendicontazione, trasmette report ad ARERA
Controparti commerciali (venditori energia elettrica) aderiscono volontariamente all'iniziativa, ricevono dati da AU sulla sussistenza dei requisiti, erogano contributo in bolletta, rendicontano ad ARERA
Clienti domestici residenti non titolari bonus sociale interessati, beneficiari del contributo se in possesso dei requisiti (ISEE, consumi)
Interessati coinvolti

Non specificato. Si tratta di clienti domestici residenti non titolari del bonus sociale con ISEE compreso tra 9.796 e 25.000 euro (suddivisi in tre classi) e con consumi elettrici entro determinate soglie (primo bimestre inferiore a 0,5 MWh e prelievo annuo inferiore a 3 MWh).

Riferimenti normativi

Articoli
Regolamento (UE) 2016/679 artt. 5 par. 1 lett. a), b), c) (principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati), art. 12, art. 14 (trasparenza e informativa), art. 25 (privacy by design e by default), art. 28 (responsabile del trattamento), art. 36 par. 4, art. 58 par. 3 lett. b)d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy)art. 57-bis d.l. 124/2019 convertito con l. 157/2019 (bonus sociali)art. 1 commi 2 e 3 d.l. 20 febbraio 2026 n. 21 convertito con l. 49/2026 (contributo straordinario volontario)deliberazioni ARERA 63/2021/R/com e 223/2021/R/comart. 4 comma 2 Allegato A deliberazione 63/2021/R/comart. 1 comma 4 d.m. 29 dicembre 2016
Precedenti citati
Provvedimento del Garante n. 279 del 17 dicembre 2020 (doc. web n. 9510819), parere relativo alle deliberazioni ARERA 63/2021/R/com e 223/2021/R/com sul riconoscimento automatico dei bonus sociali

Lettura del caso

Temi affrontati — Trattamento di dati personali per finalità di erogazione di prestazioni sociali agevolate (contributo straordinario volontario per energia elettrica) a clienti domestici non titolari del bonus sociale. Conformità dei flussi informativi tra enti pubblici (INPS, ARERA) e soggetti privati (controparti commerciali) ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, e agli obblighi di informativa. Applicazione dei principi di privacy by design e by default. Definizione di ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati. Limiti all'utilizzo dei dati da parte delle controparti commerciali. Cancellazione tempestiva dei dati non pertinenti. Utilizzo di dati aggregati per rendicontazione e monitoraggio.

Conseguenze — Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di deliberazione ARERA, ritenendo che la versione esaminata, a seguito delle interlocuzioni informali e delle osservazioni dell'Ufficio, assicuri la conformità dei trattamenti disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di privacy by design e by default, liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati.

Punto di attenzione

Obbligo per le controparti commerciali di utilizzare i dati ricevuti esclusivamente per l'erogazione del contributo straordinario volontario, con espresso divieto di trattamento per ulteriori finalità (incluse quelle legate al proprio legittimo interesse), salva la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità. Cancellazione entro 30 giorni dei dati riferiti a persone non aventi diritto. Attività di rendicontazione e monitoraggio mediante dati aggregati che assicurino la non reidentificabilità neanche indiretta degli interessati.

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ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente): parere Garante Privacy Favorevole

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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