ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente)
Parere del Garante
Sintesi del provvedimento
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di deliberazione ARERA relativo al riconoscimento del contributo straordinario volontario per clienti domestici non titolari del bonus sociale per gli anni 2026-2027. Il parere è stato formulato dopo interlocuzioni informali che hanno reso conforme il trattamento dei dati personali alla normativa sulla protezione dei dati, garantendo minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, non reidentificabilità degli interessati e corretta informazione trasparente ai clienti.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Non specificato. Si tratta di clienti domestici residenti non titolari del bonus sociale con ISEE compreso tra 9.796 e 25.000 euro (suddivisi in tre classi) e con consumi elettrici entro determinate soglie (primo bimestre inferiore a 0,5 MWh e prelievo annuo inferiore a 3 MWh).
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Trattamento di dati personali per finalità di erogazione di prestazioni sociali agevolate (contributo straordinario volontario per energia elettrica) a clienti domestici non titolari del bonus sociale. Conformità dei flussi informativi tra enti pubblici (INPS, ARERA) e soggetti privati (controparti commerciali) ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, e agli obblighi di informativa. Applicazione dei principi di privacy by design e by default. Definizione di ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati. Limiti all'utilizzo dei dati da parte delle controparti commerciali. Cancellazione tempestiva dei dati non pertinenti. Utilizzo di dati aggregati per rendicontazione e monitoraggio.
Conseguenze — Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di deliberazione ARERA, ritenendo che la versione esaminata, a seguito delle interlocuzioni informali e delle osservazioni dell'Ufficio, assicuri la conformità dei trattamenti disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di privacy by design e by default, liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati.
Obbligo per le controparti commerciali di utilizzare i dati ricevuti esclusivamente per l'erogazione del contributo straordinario volontario, con espresso divieto di trattamento per ulteriori finalità (incluse quelle legate al proprio legittimo interesse), salva la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità. Cancellazione entro 30 giorni dei dati riferiti a persone non aventi diritto. Attività di rendicontazione e monitoraggio mediante dati aggregati che assicurino la non reidentificabilità neanche indiretta degli interessati.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.