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Ammonimento Doc. 10292539 · 14/07/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Avv. XX

ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante dichiara illecito il trattamento di dati personali effettuato da un avvocato nei confronti di una cliente per violazione dell'obbligo di informativa previa. Sebbene l'avvocato abbia asserito di aver esposto un'informativa in sala d'attesa, non ha provato in modo certo e dimostrabile il rilascio della medesima alla cliente, violando i principi di accountability e trasparenza. Adotta ammonimento senza sanzione pecuniaria valutando la violazione come minore.

La massima
L'onere della prova del rilascio informativo ricade sul titolare secondo il principio di accountability, non basta l'esposizione passiva del testo informativo in sala d'attesa.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Avv. XX titolare del trattamento
Signora XX interessata e riclamante
Interessati coinvolti

1 (la cliente Signora XX)

Riferimenti normativi

Articoli
art. 13 GDPRart. 5, par. 2 GDPRart. 24 GDPRart. 5, par. 1, lett. a) GDPRart. 58, par. 2, lett. b) GDPRart. 6 GDPRart. 9 GDPRart. 83 GDPRart. 57, par. 1, lett. u) GDPRart. 78 GDPRart. 154-bis, comma 3 Codice Privacyart. 152 Codice Privacyart. 168, comma 1 Codice Privacyart. 15 Regolamento del Garante n. 1/2000art. 11 Regolamento del Garante n. 1/2019art. 17 Regolamento del Garante n. 1/2019art. 37 Regolamento del Garante n. 1/2019art. 10 d.lgs. n. 150/2011

Lettura del caso

Temi affrontati — Violazione obbligo informativa e principio di accountability

Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento effettuato e ammonisce l'avvocato; dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Autorità; annota le violazioni nel registro interno dell'Autorità ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. u) GDPR. Possibilità di ricorso al tribunale ordinario entro 30 giorni dalla comunicazione.

Fattori di ponderazione

tipo di dati trattati privi di elementi particolari ex art. 9 GDPR; breve durata del trattamento; assenza di dolo con elemento soggettivo meramente colposo; cooperazione costante ed efficiente del titolare con l'Autorità; misure di miglioramento della conformità dichiarate dal titolare; episodicità del trattamento; assenza di beneficio finanziario dalla condotta; mancanza di precedenti violazioni pertinenti

Punto di attenzione

L'informativa in bacheca non prova consapevolezza; il legale deve documentare in modo certo il rilascio informativo all'interessato, anche in situazioni urgenti.

AISintesi generata con intelligenza artificiale

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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