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Prescrizione Doc. 10237805 · 26/02/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

avvocato (XX)

ammonimento

Dettaglio Non specificato

Sintesi del provvedimento

Il Garante dichiara illecito il trattamento di dati personali effettuato da un avvocato che ha notificato atti giudiziari all'indirizzo PEC professionale del ricorrente senza idonea base giuridica, violando i principi di liceità e minimizzazione dei dati. Pur accertando la violazione degli artt. 5 e 6 GDPR, il Garante iroga un ammonimento anziché sanzione pecuniaria, considerando il numero limitato di destinatari, l'esaurimento della condotta e l'assenza di precedenti.

La massima
La notificazione di atti attraverso indirizzo PEC professionale, pur lecita sotto il profilo processuale, viola il GDPR se priva di idonea base giuridica e rischia l'accesso ai dati da parte di collaboratori.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

avvocato (XX) titolare del trattamento
ricorrente/interessato persona fisica i cui dati personali sono stati comunicati
cliente dell'avvocato beneficiaria della notificazione
Interessati coinvolti

una persona fisica (ricorrente/interessato)

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5 comma 1 lett. a) GDPRart. 6 GDPRart. 58 paragrafo 2 GDPRart. 83 paragrafo 2 GDPRart. 83 paragrafo 5 GDPRart. 77 GDPRart. 166 Codice Privacyart. 137 c.p.c.art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53
Precedenti citati
Relazione annuale del Garante 2020 (doc web n. 9676435) in materia di notificazioni di verbali di contravvenzioneparere del Garante del 14 ottobre 2021 su schema di d.P.C.M. ex art. 26 comma 15 d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (doc. web n. 9716841)Provvedimento del 21 dicembre 2023 (doc. web n. 9976614)

Lettura del caso

Temi affrontati — liceità della notificazione telematica e protezione dati professionisti

Conseguenze — Il Garante ammonisce l'avvocato XX per violazione degli articoli 5 comma 1 lett. a) e 6 del Regolamento GDPR e dispone l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell'Autorità ex art. 57 paragrafo 1 lett. u) GDPR. L'avvocato è tenuto a conformarsi all'ammonimento.

Fattori di ponderazione
Attenuanti
  • condotta esaurita
  • numero limitato di destinatari della comunicazione
  • trattamento effettuato nell'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento
  • difficoltà interpretative della disciplina su notifica via PEC da parte degli avvocati
  • assenza di precedenti violazioni pertinenti
  • assenza di benefici finanziari conseguiti o perdite evitate
Punto di attenzione

Anche in assenza di obbligo normativo, l'esercizio facoltativo di una modalità di comunicazione deve rispettare i principi GDPR; scegliere il domicilio digitale appropriato è vincolante se i dati potrebbero accedervi terzi non autorizzati.

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avvocato (XX): prescrizione Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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