Azienda Speciale Messina Social City
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante accerta la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali per la pubblicazione su Facebook di circa 24 foto di minori assistiti da servizi di educativa domiciliare, senza adeguate basi giuridiche e misure di protezione. L'Azienda è condannata al pagamento di una sanzione di 10.000 euro e all'immediata rimozione dei contenuti ancora visibili, nonché all'adozione di misure correttive conformi alla normativa.
La pubblicazione di immagini di minori su social network pubblici, anche senza intento commerciale, richiede consenso informato specifico per quella finalità e non può basarsi su autorizzazioni generiche di trattamento.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
circa 24 minori ritratti nelle foto pubblicate
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Pubblicazione illecita di dati biometrici e immagini di minori su social media
Conseguenze — Messina Social City deve pagare 10.000 euro entro 30 giorni (o 5.000 euro per definizione accelerata ai sensi dell'art. 166 comma 8 Codice Privacy); cessare immediatamente la diffusione dei dati personali nei post ancora visibili su Facebook; comunicare al Garante entro 30 giorni dalla notifica le iniziative adottate per conformarsi alle misure ordinate e per assicurare la conformità complessiva al GDPR.
- natura delicata dei dati (biometrici e inerenti minori)
- capacità diffusiva del social network
- vulnerabilità degli interessati (minori e soggetti con disabilità)
- precedenti violazioni pertinenti
- mancata rimozione immediata di tutti i post contestati
- carattere colposo della violazione e erroneo convincimento sulla base giuridica
- cooperazione con l'Autorità nel correggere le procedure
- contesto di erogazione di servizi socio-assistenziali a beneficio degli interessati
- circostanze economiche dell'ente (procedura di riequilibrio finanziario in corso)
Enti locali e aziende speciali devono acquisire consenso documentato e specifico per ogni finalità di comunicazione su social media, anche se autorizzati a operare attività di promozione pubblica.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.