Azienda USL di Bologna
Parere su istanza di accesso civico
Sintesi del provvedimento
Il Garante nega l'accesso civico generalizzato alle schede di valutazione, punteggi, giudizi e relazioni sulla performance di un dirigente. L'ostensione dei documenti comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali e una violazione del principio di minimizzazione dei dati, interferendo ingiustificatamente nei diritti del controinteressato. L'anonimizzazione mediante oscuramento dei dati identificativi non è idonea, in quanto consentirebbe comunque la re-identificazione in base al contesto e alle informazioni di dettaglio.
Valutazioni professionali, punteggi e giudizi dirigenziali non sono dati pubblici; l'accesso civico va rifiutato quando comporta interferenza sproporzionata nei diritti della persona e pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
Un dirigente
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Accesso civico e protezione dati personali
Conseguenze — L'Azienda USL di Bologna deve mantenere il diniego dell'accesso civico generalizzato ai documenti contenenti schede di valutazione, punteggi, giudizi, relazioni sulla performance, contestazioni, rilievi, premi e relative motivazioni del dirigente. Non è consentito accordare neanche un accesso civico parziale con oscuramento dei dati identificativi, in quanto non costituisce idonea anonimizzazione.
Oscurare il nome non anonimizza quando il contesto e le informazioni di dettaglio consentono comunque la re-identificazione: valutare sempre la re-identificabilità nel contesto specifico.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.