BAR GIOIA di Monterotondo (RM)
ordinanza ingiunzione
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha accertato la violazione del principio di trasparenza e dell'obbligo informativo in relazione a un impianto di videosorveglianza installato presso un esercizio commerciale in assenza di idonea cartellonistica. È stata irrogata una sanzione pecuniaria di 600 euro e ingiunta la conformazione del trattamento mediante installazione di appositi cartelli informativi entro trenta giorni.
La videosorveglianza senza idonei cartelli informativi viola il principio di trasparenza indipendentemente dall'assenza di registrazione dei dati.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
avventori e frequentatori dello spazio esterno del bar oggetto di videosorveglianza
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — omessa informativa videosorveglianza e trasparenza
Conseguenze — Il titolare del trattamento è tenuto a pagare la sanzione di 600 euro entro 30 giorni dalla notifica. Alternativamente può definire la controversia versando 300 euro entro il termine per ricorso. Deve inoltre conformare il trattamento installando idonea cartellonistica informativa entro 30 giorni e comunicare all'Autorità l'avvenuta conformazione, pena applicazione di ulteriore sanzione amministrativa.
- attenuante)
- natura colposa della violazione (fattore attenuante)
Anche quando l'installazione è affidata a operatore professionale, il titolare rimane responsabile dell'informativa agli interessati: la buona fede non esonera dall'obbligo di trasparenza.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.