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Prescrizione Doc. 10259305 · 14/05/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Comune di Reggio Calabria

Ammonimento

Dettaglio Accertamento di violazione

Sintesi del provvedimento

Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Reggio Calabria mediante trasmissione di filmati di videosorveglianza all'Ufficio Motorizzazione Civile per procedimenti amministrativi relativi a violazioni del codice della strada, in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e in assenza di base giuridica. Pur riconoscendo la violazione carattere colposo e la complessità giuridica della questione, il Garante ammonisce il Comune.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Comune di Reggio Calabria titolare del trattamento
Sig.ra XX interessata riclamante
Ministero dell'Interno finanziatore del sistema di telecamere
Prefettura territorialmente competente parte del patto per l'attuazione della sicurezza urbana
Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio Calabria destinatario della trasmissione di dati personali
Polizia Locale del Comune di Reggio Calabria responsabile dell'accertamento dell'infrazione stradale
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione - Direzione Generale Territoriale del Sud ufficio superiore all'UMT
Interessati coinvolti

1

Riferimenti normativi

Articoli
art. 5 par. 1 lett. a) GDPR, art. 5 par. 1 lett. b) GDPR, art. 6 par. 1 lett. c) GDPR, art. 6 par. 1 lett. e) GDPR, art. 57 par. 1 lett. f) GDPR, art. 58 par. 2 lett. b) GDPR, art. 83 par. 2 lett. a) GDPR, art. 83 par. 2 lett. b) GDPR, art. 83 par. 2 lett. e) GDPR, art. 83 par. 2 lett. f) GDPR, art. 83 par. 2 lett. g) GDPR, art. 9 GDPR, art. 78 GDPR, art. 2-ter Codice Privacy, art. 154-bis comma 3 Codice Privacy, art. 157 Codice Privacy, art. 166 comma 5 Codice Privacy, art. 166 comma 6 Codice Privacy, art. 166 comma 7 Codice Privacy, art. 168 Codice Privacy, art. 13 DPR 15 gennaio 2018 n. 15, art. 191 Codice della Strada, art. 223 Codice della Strada, art. 128 comma 1 Codice della Strada, art. 128 comma 1-ter Codice della Strada, art. 590 Codice Penale, d.l. 20 febbraio 2017 n. 14 artt. 4 e 5 comma 2 lett. a), l. 7 marzo 1986 n. 65 art. 5 comma 1 lett. b), l. 24 novembre 1981 n. 689 art. 18 comma 1, d.lgs. n. 150/2011 art. 10
Precedenti citati
Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l'Endorsement 1/2018 del 25 maggio 2018

Lettura del caso

Temi affrontati — Utilizzo di filmati di videosorveglianza per finalità amministrative diverse da quelle di sicurezza urbana originaria; comunicazione di dati personali a terze pubbliche amministrazioni in assenza di base giuridica; principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali; competenze delle pubbliche amministrazioni in materia di accertamento di violazioni e gestione patenti di guida

Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Reggio Calabria per aver trasmesso filmati di videosorveglianza all'Ufficio Motorizzazione Civile in assenza di base giuridica, violando i principi di liceità, correttezza e trasparenza. Il Garante ammonisce il Comune per le violazioni degli artt. 5 par. 1 lett. a) e b), 6 par. 1 lett. c) ed e), e parr. 2 e 3 del Regolamento e art. 2-ter del Codice Privacy. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità e le violazioni sono annotate nel registro interno previsto dall'art. 57 par. 1 lett. u) del Regolamento.

Fattori di ponderazione

Numero di interessati: una sola persona; trasmissione a pubblica amministrazione competente in materia di patenti; carattere colposo della violazione con elevato grado di complessità giuridica; assenza di precedenti violazioni pertinenti; buona cooperazione durante l'istruttoria; trattamento di dati non appartenenti alle categorie particolari; qualificazione come violazione minore ai sensi dell'art. 83 par. 2 GDPR

Punto di attenzione

L'utilizzo di filmati di videosorveglianza per finalità diverse da quella originaria di sicurezza urbana richiede una specifica base giuridica. La semplice competenza amministrativa di una pubblica amministrazione non è sufficiente a giustificare la trasmissione di dati personali. Ogni comunicazione di dati a terzi deve trovare fondamento nel quadro giuridico di settore e non può operarsi sulla base di generici doveri d'ufficio.

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Comune di Reggio Calabria: prescrizione Garante Privacy · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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