Comune di Reggio Calabria
Ammonimento
Sintesi del provvedimento
Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Reggio Calabria mediante trasmissione di filmati di videosorveglianza all'Ufficio Motorizzazione Civile per procedimenti amministrativi relativi a violazioni del codice della strada, in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e in assenza di base giuridica. Pur riconoscendo la violazione carattere colposo e la complessità giuridica della questione, il Garante ammonisce il Comune.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
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Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Utilizzo di filmati di videosorveglianza per finalità amministrative diverse da quelle di sicurezza urbana originaria; comunicazione di dati personali a terze pubbliche amministrazioni in assenza di base giuridica; principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali; competenze delle pubbliche amministrazioni in materia di accertamento di violazioni e gestione patenti di guida
Conseguenze — Il Garante dichiara l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Reggio Calabria per aver trasmesso filmati di videosorveglianza all'Ufficio Motorizzazione Civile in assenza di base giuridica, violando i principi di liceità, correttezza e trasparenza. Il Garante ammonisce il Comune per le violazioni degli artt. 5 par. 1 lett. a) e b), 6 par. 1 lett. c) ed e), e parr. 2 e 3 del Regolamento e art. 2-ter del Codice Privacy. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità e le violazioni sono annotate nel registro interno previsto dall'art. 57 par. 1 lett. u) del Regolamento.
Numero di interessati: una sola persona; trasmissione a pubblica amministrazione competente in materia di patenti; carattere colposo della violazione con elevato grado di complessità giuridica; assenza di precedenti violazioni pertinenti; buona cooperazione durante l'istruttoria; trattamento di dati non appartenenti alle categorie particolari; qualificazione come violazione minore ai sensi dell'art. 83 par. 2 GDPR
L'utilizzo di filmati di videosorveglianza per finalità diverse da quella originaria di sicurezza urbana richiede una specifica base giuridica. La semplice competenza amministrativa di una pubblica amministrazione non è sufficiente a giustificare la trasmissione di dati personali. Ogni comunicazione di dati a terzi deve trovare fondamento nel quadro giuridico di settore e non può operarsi sulla base di generici doveri d'ufficio.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.