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Prescrizione Doc. 10262480 · 28/05/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Consorzio Italia

Ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 143 del Codice della privacy

Dettaglio Rilevazione illiceità e ammonimento

Sintesi del provvedimento

Il Garante rileva l'illiceità del trattamento effettuato da Consorzio Italia per violazione degli artt. 12 e 15 del GDPR e dell'art. 157 del Codice della privacy. Il Consorzio, in qualità di titolare del trattamento, non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso ex art. 15 GDPR presentata dalla reclamante in data 13 luglio 2022, né ha risposto alla successiva richiesta di informazioni inviata dall'Autorità ai sensi dell'art. 157 del Codice. Il Garante ammonisce il Consorzio per aver effettuato trattamenti in violazione degli artt. 12 e 15 del GDPR e per aver violato l'art. 157 del Codice.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Consorzio Italia titolare del trattamento
Sig.ra XX interessata/riclamante
Interessati coinvolti

1

Riferimenti normativi

Articoli
art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 157 Codice della privacy, art. 58 par. 2 lett. b) GDPR, art. 143 Codice della privacy, art. 168 Codice della privacy, art. 57 par. 1 lett. f) GDPR
Precedenti citati
Nessuno

Lettura del caso

Temi affrontati — Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR); Obblighi di trasparenza e comunicazione del titolare del trattamento (art. 12 GDPR); Cooperazione con l'Autorità di controllo (art. 157 Codice della privacy)

Conseguenze — Il Garante rileva l'illiceità del trattamento effettuato da Consorzio Italia per violazione degli artt. 12 e 15 del GDPR e dell'art. 157 del Codice della privacy, e ammonisce Consorzio Italia quale titolare del trattamento per aver effettuato trattamenti in violazione di quanto prescritto dagli artt. 12 e 15 del GDPR e per aver violato l'art. 157 del Codice della privacy.

Fattori di ponderazione

Assenza di precedenti specifici a carico del Consorzio; concordato preventivo in fase di esecuzione (omologato in data 25/11/2024); numero di interessati pari a 1; qualificazione dell'infrazione come violazione minore ai sensi dell'art. 83, par. 2, e Considerando 148 del GDPR

Punto di attenzione

Il Consorzio ha invocato l'assorbimento da parte delle procedure di concordato preventivo come giustificazione per il mancato riscontro alle richieste dell'interessata e dell'Autorità, circostanza che non costituisce causa di esenzione dagli obblighi di trasparenza e rispetto dei diritti degli interessati previsti dal GDPR.

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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