Cosmint S.p.A.
Ordinanza ingiunzione - sanzione amministrativa pecuniaria
Sintesi del provvedimento
Il Garante sanziona Cosmint S.p.A. con 6.600 euro per violazione dei principi di correttezza e trasparenza del trattamento dei dati personali e della liceità del trattamento stesso. La società ha aperto e svuotato l'armadietto personale di un dipendente somministrato in sua assenza dopo la cessazione del rapporto di lavoro, distruggendo il contenuto. Inoltre, la società ha violato l'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni dell'Autorità di controllo.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1 (Sig. XX, ex dipendente somministrato)
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Trattamento illecito di dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro somministrato: apertura dell'armadietto personale del lavoratore in sua assenza e distruzione degli effetti personali dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in violazione dei principi di correttezza, trasparenza e liceità. Mancata risposta alle richieste di informazioni dell'Autorità.
Conseguenze — Il Garante rileva l'illiceità del trattamento effettuato da Cosmint S.p.A., ordina il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.600 euro e dispone la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.
Natura della violazione: fattispecie punite più severamente ex art. 83, par. 5 del Regolamento e violazione art. 166, co. 2 del Codice; gravità: apprensione e distruzione di effetti personali contenuti nell'armadietto aziendale posto in esclusiva disponibilità dell'interessato; grado di responsabilità: condotta della Società che ha proceduto all'apprensione e distruzione pur essendo a conoscenza delle interlocuzioni in corso per il ritiro; elementi favorevoli: cooperazione con l'Autorità e adozione di informativa e modulistica specifica sugli armadietti aziendali; condizioni economiche della Società: ricavi da bilancio ordinario 2024
Il provvedimento stabilisce che nel rapporto di somministrazione l'agenzia per il lavoro e l'azienda utilizzatrice sono titolari autonomi del trattamento. L'armadietto personale chiuso con lucchetto di proprietà del lavoratore configura uno spazio di esclusiva disponibilità dell'interessato: l'apertura e lo svuotamento in assenza del dipendente integrano un trattamento illecito. La mancata comunicazione informativa sull'uso degli armadietti e sulle conseguenze della mancata liberazione costituisce violazione dell'obbligo di trasparenza.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.