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Sanzione Doc. 10268633 · 18/06/2026 Vai al provvedimento ufficiale ↗

Cosmint S.p.A.

Ordinanza ingiunzione - sanzione amministrativa pecuniaria

Importo sanzione €6,6K

Sintesi del provvedimento

Il Garante sanziona Cosmint S.p.A. con 6.600 euro per violazione dei principi di correttezza e trasparenza del trattamento dei dati personali e della liceità del trattamento stesso. La società ha aperto e svuotato l'armadietto personale di un dipendente somministrato in sua assenza dopo la cessazione del rapporto di lavoro, distruggendo il contenuto. Inoltre, la società ha violato l'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni dell'Autorità di controllo.

Approfondimento

Soggetti coinvolti

Cosmint S.p.A. titolare del trattamento, società utilizzatrice nel contratto di somministrazione
XX (agenzia per il lavoro) titolare autonomo del trattamento, società somministratrice
Sig. XX interessato, lavoratore somministrato cessato dal rapporto il 31/12/2023
Interessati coinvolti

1 (Sig. XX, ex dipendente somministrato)

Riferimenti normativi

Articoli
Art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento (principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione)art. 6, par. 1, lett. b) e c) e par. 2 del Regolamento (base giuridica del trattamento)art. 13 del Regolamento (informativa)art. 157 del Codice (richieste di informazioni e di esibizione di documenti)art. 166, comma 2, del Codice (violazione degli obblighi nei confronti dell'Autorità)art. 83 del Regolamento (sanzioni amministrative pecuniarie)
Precedenti citati
Nessun precedente esplicitamente citato nel provvedimento

Lettura del caso

Temi affrontati — Trattamento illecito di dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro somministrato: apertura dell'armadietto personale del lavoratore in sua assenza e distruzione degli effetti personali dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in violazione dei principi di correttezza, trasparenza e liceità. Mancata risposta alle richieste di informazioni dell'Autorità.

Conseguenze — Il Garante rileva l'illiceità del trattamento effettuato da Cosmint S.p.A., ordina il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.600 euro e dispone la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.

Fattori di ponderazione

Natura della violazione: fattispecie punite più severamente ex art. 83, par. 5 del Regolamento e violazione art. 166, co. 2 del Codice; gravità: apprensione e distruzione di effetti personali contenuti nell'armadietto aziendale posto in esclusiva disponibilità dell'interessato; grado di responsabilità: condotta della Società che ha proceduto all'apprensione e distruzione pur essendo a conoscenza delle interlocuzioni in corso per il ritiro; elementi favorevoli: cooperazione con l'Autorità e adozione di informativa e modulistica specifica sugli armadietti aziendali; condizioni economiche della Società: ricavi da bilancio ordinario 2024

Punto di attenzione

Il provvedimento stabilisce che nel rapporto di somministrazione l'agenzia per il lavoro e l'azienda utilizzatrice sono titolari autonomi del trattamento. L'armadietto personale chiuso con lucchetto di proprietà del lavoratore configura uno spazio di esclusiva disponibilità dell'interessato: l'apertura e lo svuotamento in assenza del dipendente integrano un trattamento illecito. La mancata comunicazione informativa sull'uso degli armadietti e sulle conseguenze della mancata liberazione costituisce violazione dell'obbligo di trasparenza.

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Cosmint S.p.A.: sanzione Garante Privacy da €6,6K · PGP

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Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.

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