Editrice del Mezzogiorno S.r.l.
ammonimento
Sintesi del provvedimento
Il Garante ha dichiarato infondato il reclamo relativo alla rimozione di un articolo di stampa su una condanna successivamente revocata e ha archiviato la contestazione sulla deindicizzazione e aggiornamento. Ha però ammonito l'editore per violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli interessati, in quanto non ha fornito alcun riscontro alle richieste preliminari ai sensi degli artt. 12, parr. 3 e 4 GDPR, indipendentemente dal merito della richiesta.
L'obbligo di riscontro ai diritti degli interessati sussiste in ogni caso e il titolare deve motivare l'eventuale rifiuto, indipendentemente dal merito della richiesta.
Approfondimento
Soggetti coinvolti
1
Riferimenti normativi
Lettura del caso
Temi affrontati — Mancanza di riscontro tempestivo ai diritti degli interessati e trasparenza nei rapporti
Conseguenze — Editrice del Mezzogiorno S.r.l. è ammonita affinché adotti adeguate misure per fornire riscontro tempestivo alle richieste di esercizio dei diritti ex artt. 15-22 GDPR entro i tempi previsti dall'art. 12 par. 3 GDPR, informando l'interessato delle ragioni dell'inottemperanza quando non intenda accogliere la richiesta. Annotazione nel registro interno dell'Autorità delle misure adottate.
Il titolare deve fornire riscontro motivato a ogni esercizio di diritti entro i termini di legge, anche se reputa la richiesta manifestamente infondata, non potendo addurre difficoltà organizzative come giustificazione.
AISintesi generata con intelligenza artificiale
Questa è una sintesi indipendente, non un documento ufficiale del Garante. Il testo integrale e autentico del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale garanteprivacy.it.